COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 143/LND del 09.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPINACETO 70 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2012 A CARICO DEL CALCIATORE RICCI ALESSIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 56C5 DEL 18.1.2012 (Gara: ALENIC – SPINACETO 70 del 14.1.2012 – Campionato Calcio a 5 Serie C2)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 143/LND del 09.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPINACETO 70 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2012 A CARICO DEL CALCIATORE RICCI ALESSIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 56C5 DEL 18.1.2012 (Gara: ALENIC – SPINACETO 70 del 14.1.2012 – Campionato Calcio a 5 Serie C2) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società SPINACETO 70, pur riconoscendo l’inqualificabile comportamento del calciatore RICCI chiede un riesame della squalifica comminatagli, ritenuta eccessiva in rapporto all’episodio, causato, a suo parere, dallo stato di frustrazione del RICCI a seguito della sua espulsione. Considerato che il gesto del citato giocatore (sputo all’arbitro dall’esterno del terreno di gioco senza colpirlo), prescindendo ovviamente dal suo stato d’animo, si concretizza in una condotta altamente lesiva del decoro di un ufficiale di gara, per cui si ritiene congrua la sanzione inflitta dal Giudice di prime cure; valutate, quindi, inattendibili le doglianze della ricorrente, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società SPINACETO 70 e, per l’effetto, di confermare la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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