COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 143/LND del 09.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CAMPODIMELE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 A CARICO DEL CALCIATORE CANALI DAVIDE NONCHE’ DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 106 DEL 15.12.2011 (Gara: F.C. MONTENERO – CAMPODIMELE dell’11.12.2011 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 143/LND del 09.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CAMPODIMELE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 A CARICO DEL CALCIATORE CANALI DAVIDE NONCHE’ DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 106 DEL 15.12.2011 (Gara: F.C. MONTENERO – CAMPODIMELE dell’11.12.2011 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: la Società CAMPODIMELE con il presente ricorso ed anche in sede di audizione, ha posto in evidenza che l’episodio in contestazione riferito al calciatore CANALI DAVIDE, si è verificato in modo difforme da quello riportato dall’arbitro, sostenendo che il CANALI, dopo aver subito un fallo di gioco, contestava il provvedimento di ammonizione e la conseguente espulsione, ed a quel punto si avvicinava all’arbitro in modo poco consono e lo scuoteva energicamente per la maglia, ma non lo colpiva con un pugno al mento. L’unico contatto che si è verificato tra i due è stato il tiraggio della maglietta dell’arbitro, la quale, elasticizzata, si allungava e che non è assolutamente vero neppure che l’arbitro sia caduto in terra. Ed è per tutti questi motivi che la ricorrente chiede la ripetizione dell’incontro in quanto non esistevano i presupposti per la sospensione della stessa ed una congrua riduzione della squalifica comminata al calciatore CANALI DAVIDE. Questa Commissione Disciplinare, dopo aver letto gli atti di gara, ha ritenuto di convocare l’arbitro, il quale ha puntualmente riferito come si sono svolti i fatti. Ha confermato il Direttore di gara che, dopo la seconda ammonizione, il CANALI resosi conto che tale provvedimento comportava la sua espulsione, preso da un moto d’ira, gli si avvicinava minacciosamente afferrandolo per la divisa e subito dopo gli sferrava un violento pugno con la mano destra, dal basso verso l’alto, che lo raggiungeva al mento, provocandogli forte dolore e facendogli cadere il fischietto che aveva in bocca. A questo punto, precisa l’arbitro, a causa del forte dolore e preoccupato della vicinanza degli altri giocatori che lo avevano minacciosamente circondato, decideva, non sentendosi più in condizioni idonee, di sospendere la gara. Ci tiene a sottolineare il Direttore di gara che il dolore gli persisteva per diverse ore, dopo la fine dell’incontro. Dall’esposizione, così analiticamente riportata, si evince chiaramente che non esistono margini di accoglimento del ricorso presentato dalla Società CAMPODIMELE, in quanto i fatti realmente accaduti, sono stati di tale gravità che giustificano le decisione presa dall’arbitro di sospensione dell’incontro, a causa del grave colpo subito per opera del calciatore CANALI. Le doglianze poi avanzate dalla ricorrente in merito alla richiesta di riduzione della sanzione inflitta al proprio calciatore, ritenuta eccessiva, non sono accoglibili in quanto questa Commissione è dell’avviso che la stessa invece appare del tutto congrua. Detto tutto ciò, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società CAMPODIMELE confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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