COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 143/LND del 09.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING VALMONTONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE TALONE ALESSIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 56 C5 DEL 18.1.2012 (Gara: SPORTING VALMONTONE – ATLETICO MARINO del 14.1.2012 – Campionato C5 Serie C2)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 143/LND del 09.02.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING VALMONTONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE TALONE ALESSIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 56 C5 DEL 18.1.2012
(Gara: SPORTING VALMONTONE – ATLETICO MARINO del 14.1.2012 – Campionato C5 Serie C2)
La Società SPORTING VALMONTONE C5 propone appello avverso la squalifica per 6 gare inflitta al proprio calciatore TALONE ALESSIO, ponendo all’attenzione di questa Commissione che il calciatore TALONE non ha mai colpito con una testata sulla fronte un sostenitore avversario e che, nella circostanza, l’arbitro si trovava dall’altra parte del campo di gioco. Ci tiene a precisare la ricorrente che tale sostenitore ed altri , per tutta la durata della gara, ingiuriavano ripetutamente i tesserati della Società e l’arbitro stesso, tanto da costringerlo a sospendere per circa 5 minuti l’incontro.
La Società ricorrente ritiene eccessiva la squalifica inflitta al calciatore TALONE, in quanto lo stesso non ha mai colpito con una testata sulla fronte il sostenitore della squadra avversaria.
Questa Commissione, dopo aver letto gli atti di gara, in cui l’arbitro riporta i fatti, precisando che il TALONE veniva espulso perché si avvicinava alla tribuna e precisamente, nell’occasione, colpiva con una testata un sostenitore, senza provocargli danno. Evidenzia l’arbitro, così come sostiene la reclamante, che i tifosi ospiti fin dall’inizio della gara ingiuriavano e minacciavano i calciatori locali e l’arbitro il quale, in conseguenza di ciò, era costretto a sospendere per 5 minuti l’incontro.
A fine gara il TALONE chiedeva all’arbitro i dati personali in modo minaccioso.
Appare evidente da quanto sopra, che alcuni aspetti segnalati dalla ricorrente siano da prendere in considerazione (le provocazioni continue dei sostenitori ospiti a cui il TALONE rispondeva con un gesto certamente censurabile, ma che non provocava danni alla persona colpita) e che conseguentemente la richiesta di riduzione di sanzione della squalifica appare a questa Commissione condivisibile e che, pertanto, può la stessa essere ridimensionata, tenuto conto di quanto effettivamente accaduto.
Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di accogliere il reclamo in argomento, riducendo per l’effetto la squalifica del calciatore TALONE ALESSIO a 4 gare effettive.
La tassa reclamo va restituita.
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