COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 143/LND del 09.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING VIGNANELLO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 12.11.2014 A CARICO DEI CALICATORI BALDASSARRA MARIO, SFORZA MARCO E ELSINI DANIELE E FINO AL 21.11.2015 A CARICO DEL CALCIATORE MECHELLI EDOARDO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 13 DEL 17.11.2011 (Gara: CIVITAVECCHIA CALCIO GIOV. – SPORTING VIGNANELLO del 12.11.11 – Campionato Calcio a 5 Serie D Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 143/LND del 09.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING VIGNANELLO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 12.11.2014 A CARICO DEI CALICATORI BALDASSARRA MARIO, SFORZA MARCO E ELSINI DANIELE E FINO AL 21.11.2015 A CARICO DEL CALCIATORE MECHELLI EDOARDO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 13 DEL 17.11.2011 (Gara: CIVITAVECCHIA CALCIO GIOV. – SPORTING VIGNANELLO del 12.11.11 – Campionato Calcio a 5 Serie D Viterbo) La Società SPORTING VIGNANELLO , dogliandosi delle decisioni del Giudice Sportivo, contesta il contenuto degli atti ufficiali sostenendo che i propri tesserati, a seguito di un atteggiamento fiscale dell’arbitro, si sarebbero limitati a protestare, anche eccessivamente e con parole irriguardose, senza mai fare oggetto di atti violenti il Direttore di gara. La ricorrente chiede quindi l’annullamento delle sanzioni ai propri tesserati o, quanto meno, una significativa riduzione della loro entità, rapportata ai fatti. Secondo la Società, tali fatti sarebbero scaturiti a causa di un eccessiva rigorosità dell’arbitro che imponeva al calciatore BALDASSARRA di togliersi la fede matrimoniale. Tali istanze sono state ribadite in sede di audizione della reclamante che ha reiterato la totale assenza di gesti violenti da parte dei propri tesserati nei confronti dell’arbitro. Gli assunti della reclamante vengono totalmente smentiti dall’esame del rapporto arbitrale, fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.) e dalla successiva audizione del direttore di gara il quale, in sede di supplemento di referto, ha confermato il contenuto degli atti ufficiali. In dettaglio si legge che il calciatore BALDASSARRA espulso per doppia ammonizione (la seconda per non aver ottemperato all’invito di togliersi l’anello che ancora recava ad un dito) strattonava e spintonava l’arbitro, insultandolo. Nel frattempo l’allenatore LISI spintonava anch’egli l’arbitro con violenza facendolo indietreggiare; subito dopo il BALDASSARRA colpiva il Direttore di gara con un forte schiaffo. L’arbitro, a tal punto, decideva di sospendere l’incontro immediatamente e, nel mentre, veniva attorniato dai calciatori della Società SPORTING VIGNANELLO che lo insultavano, minacciavano e spintonavano e, segnatamente, i calciatori ELSINI e MECHELLI, unitamente al BALDASSARRA, lo schiaffeggiavano, mentre i sostenitori della stessa Società lo strattonavano ripetutamente afferrandolo per la casacca della divisa. Nella circostanza, il citato MECHELLI calciava con violenza il pallone contro l’arbitro, colpendolo al viso e causandogli forte dolore al collo e stordimento, costringendolo poi a ricorrere a cure ospedaliere, con una prognosi di 5 giorni s.c. Da tale scenario, oltre la totale inattendibilità di quanto dedotto dalla ricorrente, viene evidenziato il carattere di violenza collettiva ai danni dell’arbitro da parte dei tesserati della ricorrente, per cui il reclamo non ha alcuna possibilità di accoglimento. Tanto premesso, ritenute inaccettabili le contestazioni della reclamante e congrue le sanzioni inflitte, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società SPORTING VIGNANELLO e, per l’effetto, di confermare tutte le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.
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