COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 09.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della società A.S.D. VENARIA REALE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 37 del 7.12.2011 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara VERBANIA – VENARIA REALE disputata in data 4.12.2011, Campionato Allievi Regionale Girone A GIRONE C – 1 Giornata – R

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 44 del 09.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso della società A.S.D. VENARIA REALE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 37 del 7.12.2011 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara VERBANIA – VENARIA REALE disputata in data 4.12.2011, Campionato Allievi Regionale Girone A GIRONE C - 1 Giornata - R Con ricorso inviato in data 14.12.2011 la Società VENARIA si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica fino al 15.2.2012 l’allenatore VANACORE Gennaro e con l’inibizione fino al 15.2.2012 al dirigente COPERSITO Carlo e ne chiede la revoca o riduzione. Va precisato che con l’atto di reclamo veniva altresì impugnata la sanzione della perdita della gara inflitta ad entrambe le società. Tuttavia con successivo atto, la ricorrente dichiarava espressamente di rinunciare al gravame sul punto. La Società reclamante sostiene che il dirigente sanzionato avrebbe fatto ingresso in campo unicamente per far da paciere nella colluttazione tra due giocatori mentre l’allenatore sarebbe rimasto regolarmente al suo posto. Dopo la decisione di sospendere la gara, né l’uno né l’altro dei tesserati si sarebbero abbandonati ad atteggiamenti minacciosi ed offensivi nei confronti dell’arbitro. Quanto asserito sarebbe documentato da un filmato che la società VENARIA REALE si riserva di mettere a disposizione della Commissione Disciplinare. Nella seduta del 27.1.2012, il dirigente Walter PONTE, regolarmente munito di delega del Presidente, confermava quanto sostenuto nel ricorso, recava le scuse della società e metteva a disposizione l’asserito filmato che, per ragioni di carattere tecnico, non è stato possibile visionare. Il ricorso merita accoglimento seppure in minima parte. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 35 C.G.S). Nel caso di specie, il provvedimento del Giudice di primo grado sintetizza in modo impeccabile il preciso rapporto del direttore di gara in relazione alla condotta dei due tesserati che facevano ingresso sul terreno di gioco senza autorizzazione abbandonandosi ad insulti e minacce nei confronti di un giocatore avversario e, successivamente alla sospensione della gara, inveivano contro l’arbitro. Va peraltro rilevato che la sanzione inflitta eccede, seppur di poco, i parametri adottati dal Giudice Sportivo nei confronti degli altri dirigenti resisi responsabili di condotta antisportiva nella gara indicata in oggetto. Pare equo, pertanto, ridimensionare l’entità della squalifica rideterminandone la durata fino al 7.2.2012. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo della società A.S.D. VENARIA REALE, RIDUCE la squalifica a carico dell’allenatore VANACORE Gennaro e l’inibizione a carico del dirigente COPERSITO Carlo rideterminandone la durata fino a tutto il 7.2.2012. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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