COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°48 del 09 Febbraio 2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO ECCELLENZA Gara: A.S. LIBERTY S.R.L. – A.S.D. LIBERTAS del 22 Gennaio 2011. (Reclamo della A.S. LIBERTY S.R.L. in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore ZOTTI Pietro di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 43 del 26 Gennaio 2012 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°48 del 09 Febbraio 2012
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO ECCELLENZA
Gara: A.S. LIBERTY S.R.L. - A.S.D. LIBERTAS del 22 Gennaio 2011. (Reclamo della A.S.
LIBERTY S.R.L. in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico
del calciatore ZOTTI Pietro di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 43 del 26
Gennaio 2012 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
esperite indagini;
rilevato che il comportamento del calciatore ZOTTI Pietro è risultato essere irriguardoso nei
confronti dell’assistente dell’arbitro:
ritenuto tuttavia che possa trovare applicazione l’attenuante generica della modesta
espressione adottata dal calciatore nei confronti dell’assistente dell’arbitro per cui può
accedersi, con il cumulo della sanzione della duplice ammonizione ad una riduzione della
squalifica per n. 2 giornate effettive di gara
P.Q.M.
D E L I B E R A
ridursi a n. 2 giornate la squalifica inflitta al calciatore ZOTTI Pietro;
non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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