COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°48 del 09 Febbraio 2012 DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA CAMPIONATO TERZA CATEGORIA Gara: A.S.D. ATLETICO CARAPELLE – U.S.D. ORTA NOVA CALCIO del 14 Gennaio 2012. (Reclamo della società A.S.D. ATLETICO CARAPELLE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore PIPOLI Gabriele di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 25 del 19 Gennaio 2012 della Delegazione Provinciale di Foggia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°48 del 09 Febbraio 2012 DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA CAMPIONATO TERZA CATEGORIA Gara: A.S.D. ATLETICO CARAPELLE – U.S.D. ORTA NOVA CALCIO del 14 Gennaio 2012. (Reclamo della società A.S.D. ATLETICO CARAPELLE in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore PIPOLI Gabriele di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 25 del 19 Gennaio 2012 della Delegazione Provinciale di Foggia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; esperite indagini; rilevato che dalla documentazione in atti è rimasto accertato che il calciatore PIPOLI Gabriele della società ATLETICO CARAPELLE ha colpito con un calcio un proprio avversario senza tuttavia provocare danni tali da non consentire la prosecuzione della gara da parte del calciatore colpito, per cui tale atto può rientrare nei casi di condotta violenta nei confronti di calciatori avversari punibile ai sensi dell’art. 19 n. 4 lettera b del Codice di Giustizia Sportiva con la squalifica per n. 3 giornate P.Q.M. D E L I B E R A - ridursi a n. 3 giornate la squalifica inflitta al calciatore PIPOLI Gabriele; - non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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