COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 9 Febbraio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. TELTI (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Olbia/Tempio) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 23 del 19.01.2012. Gara Telti / Aglientu del 15.01.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 32 del 9 Febbraio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. TELTI (Campionato di 3^ Categoria – Delegazione provinciale di Olbia/Tempio) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 23 del 19.01.2012. Gara Telti / Aglientu del 15.01.2012. La U.S. Telti ha proposto reclamo avverso i seguenti provvedimenti sanzionatori: 1) squalifica per due giornate di gara al giocatore Nieddu Giampiero (Telti) perché, a fine gara, ingiuriava l’arbitro; 2) inibizione a svolgere ogni attività federale a tutto il 15.02.2012 al dirigente Pinducciu Andrea (Telti) perché fine gara, nel contestare l’operato dell’arbitro, ripetutamente malediva, inveiva ed apostrofava pesantemente lo stesso; 3) squalifica per quattro giornate di gara al giocatore Filigheddu Mauro (Telti) perché, volontariamente, colpiva con un calcio un avversario; alla conseguente espulsione lo stesso apostrofava volgarmente e sfidava l’arbitro, reiterava detta disdicevole condotta a fine gara. La reclamante nega gli addebiti, ritenendoli frutto di distorta ricostruzione ed interpretazione degli episodi da parte del direttore di gara. Chiede pertanto un’equa riduzione delle sanzioni, ritenendole del tutto inadeguate e non rispondenti al comportamento dei propri tesserati. Avendo fatto richiesta di audizione, il legale rappresentante delegato della società Telti ha ribadito davanti a questa Commissione le proprie tesi difensive. La Commissione, decidendo sugli assunti della reclamante, ed esaminato il referto arbitrale, rileva quanto segue. Con riferimento alla sanzione inflitta al giocatore Nieddu Giampiero, il reclamo risulta inammissibile, trattandosi di squalifica che non supera le due giornate, ai sensi dell’art. 45 n° 3 lett.a) del Codice di Giustizia Sportiva. Analogamente deve ritenersi inammissibile, ai sensi dell’art. 45 n° 3 lett.b) del C.G.S., il reclamo in ordine all’inibizione inflitta al dirigente accompagnatore Pinducciu Andrea non essendo la sanzione di durata superiore al mese. Riguardo alla squalifica inflitta al Filigheddu Mauro, la portata delle espressioni ed il comportamento del giocatore, pur deprecabile, ma circoscritti nei limiti di una scomposta contestazione, priva di conseguenze, giustificano una riduzione della sanzione. Per tali motivi, la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo: 1) dichiara inammissibile l’impugnazione in ordine alla squalifica inflitta al giocatore Nieddu Giampiero ed alla inibizione inflitta al dirigente Pinducciu Andrea; 2) dispone la riduzione della squalifica inflitta al giocatore Filigheddu Mauro a tre giornate. Conferma nel resto e dispone il non addebito della tassa.
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