COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.309 del 07.02.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 97/B-06 DEFERIMENTO a carico di: Società ASD Belvedere Città Giardino Presidente all’epoca dei fatti Sig.Leone Giovanni N° 1 calciatore meglio indicati in dispositivo. Campionato di 1^ Categoria 2010 / 2011.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.309 del 07.02.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 97/B-06 DEFERIMENTO a carico di: Società ASD Belvedere Città Giardino Presidente all’epoca dei fatti Sig.Leone Giovanni N° 1 calciatore meglio indicati in dispositivo. Campionato di 1^ Categoria 2010 / 2011. Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori, pure previsto dal Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36. Con nota del 30/11/2011 prot.11701-1800 pf 10-11, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione di Disciplina Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionati di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno trasmesso il certificato medico del calciatore Azzaro Giuseppe, chiedendo il proscioglimento dagli addebiti contestati. La Commissione Disciplinare Territoriale rileva tuttavia che il certificato medico del calciatore in argomento, tesserato dal 02/10/2010, reca data di emissione 21/12/2010, conseguentemente emergendo dall'esame della documentazione allegata la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l’idoneità sportiva del calciatore in argomento all’atto del tesseramento, certificazione ottenuta con consistente ritardo in relazione allo svolgimento del campionato di competenza. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate che dalla normativa sportiva. Accertata la fondatezza della contestazione di cui al presente deferimento P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale applica: L’ammenda di € 40,00 a carico della società ASD Belvedere Città Giardino (€ 40,00 x n.1 calciatore); L’ inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) CGS di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all’epoca dei fatti contestati Sig. Leone Giovanni; Ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico del calciatore Azzaro Giuseppe, tesserato per la società’ ASD Belvedere Città Giardino all’epoca dei fatti. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.
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