COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.309 del 07.02.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 120/A PANTANELLI SPORT CAS (CT) avverso punizione sportiva perdita gara per 0-3, penalizzazione di 1 punto in classifica e ammenda di € 103,00 per prima rinuncia, squalifica calciatore–Capitano Guzzardi Antonio, calciatore Paolo Serrantino per tre gare e allenatore sig. Aloschi Lorenzo fino al 30/04/2012 – Gara allievi regionali gir. G CATANIA 1980 – Pantanelli Sport – C.U. N° 289/ sgs 73 del 27/01/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.309 del 07.02.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 120/A PANTANELLI SPORT CAS (CT) avverso punizione sportiva perdita gara per 0-3, penalizzazione di 1 punto in classifica e ammenda di € 103,00 per prima rinuncia, squalifica calciatore–Capitano Guzzardi Antonio, calciatore Paolo Serrantino per tre gare e allenatore sig. Aloschi Lorenzo fino al 30/04/2012 - Gara allievi regionali gir. G CATANIA 1980 – Pantanelli Sport - C.U. N° 289/ sgs 73 del 27/01/2012. Con appello ritualmente proposto la Scuola calcio Pantanelli Sport, in persona del legale rappresentante pro tempore, contesta le sopra indicate decisioni assunte in primo grado dal Giudice Sportivo regionale chiedendone l’annullamento ovvero la riduzione. La società preliminarmente eccepisce di aver manifestato in diversa corrispondenza intercorsa con il Comitato Regionale Sicilia la necessità di voler posticipare la data della gara poiché molti calciatori erano stati impegnati in diverse competizioni sportive e in tale partita, di recupero, aveva diversi calciatori che, pur regolarmente iscritti in distinta, manifestavano problemi muscolari. La ricorrente inoltre, evidenzia come già nella fase di presentazione delle distinte di gara l’allenatore, per i problemi fisici evidenziati in premessa, si vedeva costretto a sostituire due giocatori “titolari” con altri due che inizialmente erano in panchina. Infine, l'appellante sostiene che l’allenatore sig. Luciano Aloschi, in quanto già fuori dal recinto di gioco poiché allontanato, non avrebbe potuto invitare i propri calciatori ad abbandonare la gara, mentre il capitano aveva evidenziato al direttore di gara in più occasioni che i calciatori in panchina non potevano prendere parte alla gara poiché con problemi muscolari. Il presidente della società inoltre evidenzia il comportamento assolutamente sportivo del calciatore Serrantino, espulso dal campo.La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. Nel rapporto e nel relativo supplemento è dato leggere dei comportamenti assunti dal calciatore Serrantino il quale colpiva con un forte calcio un avversario senza che questi fosse in possesso del pallone e dei comportamenti assunti dal sig. Luciano Aloschi che, invitava dalle tribune ben tre giocatori ad abbandonare il terreno di gioco richiedendo loro di fingersi infortunati lasciando quindi la squadra in sei unità. Il sig. Aloschi inoltre, dopo essere stato allontanato, continuava ad oltraggiare il direttore di gara. Il Capitano della società infine, non collaborava fattivamente al fine di effettuare le dovute sostituzioni a seguito dell’infortunio occorso ai tre giocatori presumibilmente infortunati. P.Q.M. Dispone rigettarsi l’appello proposto dalla Pantanelli Sport con addebito della tassa reclamo non versata pari a € 62,00=
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