COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.42 del 09.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 91 stagione sportiva 2011/2012. Reclamo proposto dall’A.S.D. San Romano Garfagnana avverso la decisione del G.S. Lucca che ha squalificato il calciatore Landucci Simone per 6 gare. C.U. N° 29 del 12.01.2012.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.42 del 09.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 91 stagione sportiva 2011/2012. Reclamo proposto dall’A.S.D. San Romano Garfagnana avverso la decisione del G.S. Lucca che ha squalificato il calciatore Landucci Simone per 6 gare. C.U. N° 29 del 12.01.2012. Il G.S. comminava la squalifica di sei gare al calciatore Landucci Davide poichè “espulso per somma di ammonizioni, alla notifica colpiva un avversario con una ditata sotto l’occhio provocandogli un piccolo ematoma”. Avverso tale provvedimento propone reclamo la società, la quale ritiene estremamente penalizzante la sanzione rispetto ai reali accadimenti e al contesto in cui sono maturati i fatti. Sostiene che il Landucci fosse stato provocato, che vi sia senz’altro stato uno scambio di “battute verbali”, che involontariamente lo stesso giocatore abbia rivolto la mano verso l’altro giocatore, senza colpirlo; infine sottolinea la reazione dell’avversario. L’arbitro, nel supplemento di rapporto richiesto ai fini istruttori, conferma quanto già agli atti. Il reclamo non merita accoglimento. Oltre alla circostanza che l’arbitro conferma l’accaduto e che nessun dubbio o altra interpretazione dei fatti così come descritti risulti possibile, la stessa difesa della società non fornisce alcun contributo sulla dinamica dei fatti. Anzi, la versione della reclamante appare anche a tratti contraddittoria. Infatti, secondo la società tutto si sarebbe risolto con uno scambio di offese, e con una mano involontariamente mossa, senza alcun contatto fisico, verso l’avversario, il quale reagiva tentando di colpire l’incolpato (tentativo e reazione che appaiono più compatibili con un colpo subito che in risposta a semplici “scambi di battute” e a movimenti della mano involontari). Sull’entità della sanzione, si evidenziano le conseguenze subite dall’avversario, così come descritte dal D.G. e indicate in motivazione dal Primo Giudice. C.U. N. 42 del 9/2/2012 – pag. 1586 Alla luce di quanto sopra, e a quanto indicato dal C.G.S., si ritiene che la squalifica irrogata sia consona alle parole, al gesto e alle conseguenze provocate. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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