COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.42 del 09.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 21 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Gianfranchi Gianni, Dirigente della Società Nuovo Orione 2003 A.S.D., per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.; – la Società Nuovo Orione 2003 A.S.D. per la connessa responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, comma 2, del C.G.S.. 23 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Marrai Michele, designatore A.I.A. della Sezione di Viareggio, per rispondere della violazione dell’art.1, c.1, del C.G.S.; – Marsili Michele, – Pellegrini Nicola, – Troiso Luigi, tutti arbitri effettivi appartenenti alla Sezione A.I.A. di Viareggio, cui viene addebitato l’avere, in concorso tra loro, posto in essere ripetuti comportamenti contrari ai principi sanciti dall’art. 1, comma del C.G.S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.42 del 09.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 21 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: - Gianfranchi Gianni, Dirigente della Società Nuovo Orione 2003 A.S.D., per la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.; - la Società Nuovo Orione 2003 A.S.D. per la connessa responsabilità oggettiva prevista dall’art. 4, comma 2, del C.G.S.. 23 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: - Marrai Michele, designatore A.I.A. della Sezione di Viareggio, per rispondere della violazione dell’art.1, c.1, del C.G.S.; - Marsili Michele, - Pellegrini Nicola, - Troiso Luigi, tutti arbitri effettivi appartenenti alla Sezione A.I.A. di Viareggio, cui viene addebitato l’avere, in concorso tra loro, posto in essere ripetuti comportamenti contrari ai principi sanciti dall’art. 1, comma del C.G.S.. Nella riunione tenutasi in data 3 febbraio del corrente anno il Collegio, - constatato che per alcuno dei deferimenti sopraindicati non si è perfezionato il contraddittorio tra le parti, non essendosi consolidata la compiuta giacenza di taluni avvisi raccomandati contenenti le convocazioni, - rilevato che è presente unicamente l’Avvocato Mario Taddeucci Sassolini, Sostituto, in rappresentanza della Procura Federale, d i s p o n e il rinvio della discussione per la riunione del giorno 2 marzo p.v. ad ore 17,00 dando mandato alla segreteria di predisporre le nuove convocazioni con le modalità previste dall’art. 38 del C.G.S.. L’Avvocato Taddeucci Sassolini si dichiara, per conto della Procura Federale, edotto del rinvio.
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