F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 82 del 07 febbraio 2012 Procedimento disciplinare a carico di PAOLO MALNATI
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 82 del 07 febbraio 2012
Procedimento disciplinare a carico di PAOLO MALNATI – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di
segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Malnati è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del
CGS in relazione all’art. 38, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico per
aver svolto nelle stagioni sportive 2009/10 e 2010/11 mansioni tecniche per due società
contemporaneamente e per aver svolto, prima del termine della ss 2009/10, attività
collegata al trasferimento ed al collocamento di un calciatore presso la Società FC
Mendrisio Stabio, calciatore legato da valido vincolo di tesseramento con altra società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica fino al 07/06/2012.
Ritenuto che:
- quanto allo svolgimento della doppia attività questa risulta comprovata dalle
dichiarazioni rese dal deferito;
- quanto invece all’attività di proselitismo questa risulta fermamente negata dal deferito
e non specificatamente comprovata dalla Procura Federale
P.Q.M.
dichiara il sig. PAOLO MALNATI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è
stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al
15/05/2012.