F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 82 del 07 febbraio 2012 Procedimento disciplinare a carico di ANTONIO MARGUGLIO
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 82 del 07 febbraio 2012
Procedimento disciplinare a carico di ANTONIO MARGUGLIO – Collegio della
Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con
compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Marguglio è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1,
del CGS, in relazione all’art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e
dell’art. 38, comma 1, delle Noif per aver svolto attività di allenatore per la ASD
Satefanese Calcio senza formalizzare regolare tesseramento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica fino al 07/04/2012.
Ritenuto che:
- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati
P.Q.M.
dichiara il sig. ANTONIO MARGUGLIO responsabile dell’addebito disciplinare che
gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al
07/04/2012.