F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 82 del 07 febbraio 2012 Procedimento disciplinare a carico di GIANLUCA BAIARDI
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 82 del 07 febbraio 2012
Procedimento disciplinare a carico di GIANLUCA BAIARDI – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di
segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Baiardi è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del
Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38, comma 3, del Regolamento del
Settore Tecnico per aver contattato in data antecedente il 30/06/2010 calciatori della US
Junior Vitt Barnabiti in assenza del necessario nulla osta;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica fino al 07/05/2012.
Ritenuto che:
- i fatti addebitati al deferito risultano ammessi dallo stesso
P.Q.M.
dichiara il sig. GIANLUCA BAIARDI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato
contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 07/05/2012