F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 82 del 07 febbraio 2012 Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE PALOMBARO
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 82 del 07 febbraio 2012
Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE PALOMBARO – Collegio della
Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con
compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Palombaro è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1,
del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38, comma 1, delle Noif, in
riferimento agli artt. 17, comma 4, 31, comma 1, e 35, comma 1, del Regolamento del
Settore Tecnico per aver svolto nella stagione 2010/11 attività di tecnico in assenza di
tesseramento con la ASD Faresina e per aver omesso il pagamento delle quote
obbligatorie annuali di iscrizione all’Albo del Settore Tecnico per le stagioni 2008/09 e
2009/10;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione
della squalifica fino al 07/06/2012.
Ritenuto che:
- i fatti addebitati al deferito risultano documentalmente comprovati
P.Q.M.
dichiara il sig. GIUSEPPE PALOMBARO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è
stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 07/06/2012