F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 82 del 07 febbraio 2012 Procedimento disciplinare a carico di ANTONIO FALANGA
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 82 del 07 febbraio 2012
Procedimento disciplinare a carico di ANTONIO FALANGA – Collegio della Commissione
Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di
segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. Falanga è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del
CGS in relazione all’art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e 38,
comma 1, delle Noif per aver svolto attività di allenatore del Potenza Sport Club senza
formalizzare regolare tesseramento e per aver avuto contatti con soggetto inibito al fine
di formalizzare il contratto con lo stesso Potenza Sport Club;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto
complessivamente la sanzione della squalifica fino al 07/08/2012.
Ritenuto che:
- quanto ai contatti con il signor Postiglione il fatto risulta comprovato e ammesso
giacché il socio di riferimento del Potenza Calcio era stato inibito fino dal marzo del
2010 a seguito della decisione della Corte di Giustizia Federale di cui al CU n.
200/2010 (e non come erroneamente indicato dalla Procura federale n. 200/2011);
- altrettanto comprovato risulta lo svolgimento dell’attività di allenatore senza regolare
tesseramento con la società Potenza Sport
P.Q.M.
dichiara il sig. ANTONIO FALANGA responsabile dell’addebito disciplinare che gli
è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al
07/08/2012.