LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 146 DEL 9 febbraio 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVOSERIE A TIM
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 146 DEL 9 febbraio 2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVOSERIE A TIM
Il Giudice Sportivo
premesso che in occasione della gara disputata nel corso del Recupero diciottesima giornata
andata sostenitori della Società Catania hanno, in violazione della normativa di cui all’art 12. n 3
CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti della Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.