LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 146 DEL 9 febbraio 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVOSERIE A TIM

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 146 DEL 9 febbraio 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVOSERIE A TIM Il Giudice Sportivo premesso che in occasione della gara disputata nel corso del Recupero diciottesima giornata andata sostenitori della Società Catania hanno, in violazione della normativa di cui all’art 12. n 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti della Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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