COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 103 DEL 14/02/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.81 della Società A.S.D. MOTTA SAN GIOVANNI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n.89 del 19.1.2012 (squalifica del calciatore TRIPODI William fino al 19/1/2013).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 103 DEL 14/02/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.81 della Società A.S.D. MOTTA SAN GIOVANNI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n.89 del 19.1.2012 (squalifica del calciatore TRIPODI William fino al 19/1/2013). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVATO che dal rapporto del direttore di gara è incontrovertibilmente emerso che il calciatore Tripodi William, dopo il provvedimento di espulsione, ha tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara ed, inoltre, lo ha spintonato colpendolo con un calcio alla gamba sinistra; che la richiesta di confronto è inammissibile poiché nel procedimento disciplinare l’accertamento dei fatti deve basarsi sulle sole risultanze degli atti ufficiali di gara; che la sanzione inflitta è già abbastanza contenuta; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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