COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 16 Febbraio 2012 Delibere del Giudice Sportivo RECLAMO VIRTUS S. ANTONIO – GARA JUVE AGEROLINA / VIRTUS S. ANTONIO DEL 22/1/2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 75 del 16 Febbraio 2012
Delibere del Giudice Sportivo
RECLAMO VIRTUS S. ANTONIO – GARA JUVE AGEROLINA / VIRTUS S. ANTONIO DEL
22/1/2012
Il G.S.T., Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 70 del 26.01.2012, pag. 1607, letto il referto arbitrale
ed il supplemento allo stesso, esaminato il reclamo ritualmente proposto e preannunciato e sentito
altresì l’arbitro a chiarimenti, rileva che lo stesso è infondato e, pertanto, meritevole di rigetto. La
società reclamante si duole che a seguito di atti intimidatori e persecutori nei confronti di alcuni
sostenitori presenti sugli spalti, i propri tesserati fossero accorsi in loro aiuto allo scopo di evitare
aggressioni e conseguenze fisiche a questi ultimi e rilevato che un proprio calciatore avesse subito
lesioni fisiche a causa di un’aggressione di un tifoso avversario, ritenevano non più sussistenti le
condizioni per continuare la gara e, per tale motivo, abbandonavano il terreno di gioco, chiedendo
l’applicazione dell’art. 17, comma 1, del C.G.S. a carico della società Juve Agerolina per violazione
dell’art. 62, commi 1 e 2 delle N.O.I.F. Con ulteriore motivo di gravame, chiedeva la riduzione della
sanzione inflitta al calciatore Attianese Giancarlo. Orbene esperiti gli opportuni accertamenti e
analizzati gli atti ufficiali di gara è emerso che veniva lanciata una bottiglia di acqua all’interno del
campo da un tifoso ospite. L’arbitro notava che i calciatori ospiti si avviavano verso la recinzione
perché i tifosi locali accorrevano verso il tifoso che si era reso protagonista del lancio della bottiglia
d’acqua. Creatasi confusione nei pressi della recinzione, veniva aperto un cancello da parte dei
tifosi per consentire l’ingresso in campo di un ragazzino a scopo precauzionale per evitare che fosse
coinvolto nel parapiglia. Dopo alcuni minuti i calciatori ospiti chiedevano al d.d.g. di sospendere la
gara perché non si sentivano tutelati. Chiamati i capitani delle due società, l’arbitro li invitava a
riprendere la gara visto che riteneva sussistenti le condizioni per continuarla regolarmente, ma il
capitano della società ospite riferiva di aver intenzione di ritirare la propria squadra. Così dopo aver
fatto rientrare i calciatori della società ospite negli spogliatoi l’arbitro sospendeva definitivamente la
gara. Il dirigente della società Virus S. Antonio Abate, dopo il rientro negli spogliatoi, riferiva
all’arbitro che il calciatore Sorrentino Pasquale aveva riportato un infortunio alla mano e, pertanto,
chiedeva al direttore di gara di farne menzione nel suo referto di gara. Poco dopo, invece,
sopraggiungeva lo stesso calciatore che riferiva di aver subito una aggressione che gli aveva
causato l’infortunio. Precisa, altresì, l’arbitro di non aver visto alcuna aggressione ai danni
dell’innanzi indicato calciatore da parte di tifosi avversari. In ordine al secondo punto di doglianza
dichiara la propria incompetenza e trasmette gli atti alla competente C.D.T. Per tali motivi, rilevato
che per il comportamento tenuto dalla società Virus S. Antonio Abate è previsto l’applicazione
dall’art. 53 delle N.O.I.F. e dell’art. 17, comma 3, del C.G.S.
DELIBERA
di infliggere alla Società Virtus S. Antonio Abate la punizione sportiva della perdita della gara
con il risultato di 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica. In ordine ai provvedimenti
disciplinari rimanda alla camicia di gara.
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