COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 16 Febbraio 2012 Delibere del Giudice Sportivo RECLAMO VIRTUS S. ANTONIO – GARA JUVE AGEROLINA / VIRTUS S. ANTONIO DEL 22/1/2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 16 Febbraio 2012 Delibere del Giudice Sportivo RECLAMO VIRTUS S. ANTONIO – GARA JUVE AGEROLINA / VIRTUS S. ANTONIO DEL 22/1/2012 Il G.S.T., Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 70 del 26.01.2012, pag. 1607, letto il referto arbitrale ed il supplemento allo stesso, esaminato il reclamo ritualmente proposto e preannunciato e sentito altresì l’arbitro a chiarimenti, rileva che lo stesso è infondato e, pertanto, meritevole di rigetto. La società reclamante si duole che a seguito di atti intimidatori e persecutori nei confronti di alcuni sostenitori presenti sugli spalti, i propri tesserati fossero accorsi in loro aiuto allo scopo di evitare aggressioni e conseguenze fisiche a questi ultimi e rilevato che un proprio calciatore avesse subito lesioni fisiche a causa di un’aggressione di un tifoso avversario, ritenevano non più sussistenti le condizioni per continuare la gara e, per tale motivo, abbandonavano il terreno di gioco, chiedendo l’applicazione dell’art. 17, comma 1, del C.G.S. a carico della società Juve Agerolina per violazione dell’art. 62, commi 1 e 2 delle N.O.I.F. Con ulteriore motivo di gravame, chiedeva la riduzione della sanzione inflitta al calciatore Attianese Giancarlo. Orbene esperiti gli opportuni accertamenti e analizzati gli atti ufficiali di gara è emerso che veniva lanciata una bottiglia di acqua all’interno del campo da un tifoso ospite. L’arbitro notava che i calciatori ospiti si avviavano verso la recinzione perché i tifosi locali accorrevano verso il tifoso che si era reso protagonista del lancio della bottiglia d’acqua. Creatasi confusione nei pressi della recinzione, veniva aperto un cancello da parte dei tifosi per consentire l’ingresso in campo di un ragazzino a scopo precauzionale per evitare che fosse coinvolto nel parapiglia. Dopo alcuni minuti i calciatori ospiti chiedevano al d.d.g. di sospendere la gara perché non si sentivano tutelati. Chiamati i capitani delle due società, l’arbitro li invitava a riprendere la gara visto che riteneva sussistenti le condizioni per continuarla regolarmente, ma il capitano della società ospite riferiva di aver intenzione di ritirare la propria squadra. Così dopo aver fatto rientrare i calciatori della società ospite negli spogliatoi l’arbitro sospendeva definitivamente la gara. Il dirigente della società Virus S. Antonio Abate, dopo il rientro negli spogliatoi, riferiva all’arbitro che il calciatore Sorrentino Pasquale aveva riportato un infortunio alla mano e, pertanto, chiedeva al direttore di gara di farne menzione nel suo referto di gara. Poco dopo, invece, sopraggiungeva lo stesso calciatore che riferiva di aver subito una aggressione che gli aveva causato l’infortunio. Precisa, altresì, l’arbitro di non aver visto alcuna aggressione ai danni dell’innanzi indicato calciatore da parte di tifosi avversari. In ordine al secondo punto di doglianza dichiara la propria incompetenza e trasmette gli atti alla competente C.D.T. Per tali motivi, rilevato che per il comportamento tenuto dalla società Virus S. Antonio Abate è previsto l’applicazione dall’art. 53 delle N.O.I.F. e dell’art. 17, comma 3, del C.G.S. DELIBERA di infliggere alla Società Virtus S. Antonio Abate la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica. In ordine ai provvedimenti disciplinari rimanda alla camicia di gara.
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