COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 16 Febbraio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 68. DELIBERA C.D.T – RECLAMO CRAL FINCANTIERI STABIA – GARA CRAL FINCANTIERI STABIA / NAPOLI CLUB AFRAGOLESE DEL 7.01.2012 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 16 Febbraio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 68. DELIBERA C.D.T – RECLAMO CRAL FINCANTIERI STABIA – GARA CRAL FINCANTIERI STABIA / NAPOLI CLUB AFRAGOLESE DEL 7.01.2012 – 1^ CAT. La C.D.T, preso atto della sua decisione pubblicata, a stralcio, sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 2.02.2012, alle pagine 1711-1712, con la quale era stato disposto, tra l’altro, il rinvio all’odierna riunione, previa audizione dell’arbitro della gara, per le seguenti richieste della società reclamante: di riduzione della sanzione pecuniaria; di riduzione della squalifica a carico dell’assistente di parte, sig. Cozzolino Mario e di quella a carico del calciatore, Mandato Federico; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; visti gli atti ufficiali, rileva l’infondatezza dell'atto d’impugnazione, anche per quel che concerne le innanzi richiamate richieste. Invero, l’arbitro ha descritto in modo chiaro ed inequivocabile, all’atto dell’audizione presso questa C.D.T., la dinamica dei fatti verificatisi, addebitandone la responsabilità solo ed esclusivamente alla società Cral Fincantieri Stabia. Quanto alla commisurazione delle sanzioni in questa sede esaminate, questa C.D.T. giudica che esse si applesano congrue ed equamente quantificate, rispetto all’effettiva gravità delle infrazioni commesse dai tesserati della società reclamante, o gravanti a suo carico, sulla base del principio della responsabilità oggettiva. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Cral Fincantieri Stabia; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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