COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 16 Febbraio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 68. DELIBERA C.D.T – RECLAMO CRAL FINCANTIERI STABIA – GARA CRAL FINCANTIERI STABIA / NAPOLI CLUB AFRAGOLESE DEL 7.01.2012 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 75 del 16 Febbraio 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
68. DELIBERA C.D.T – RECLAMO CRAL FINCANTIERI STABIA – GARA CRAL FINCANTIERI
STABIA / NAPOLI CLUB AFRAGOLESE DEL 7.01.2012 – 1^ CAT.
La C.D.T, preso atto della sua decisione pubblicata, a stralcio, sul Comunicato Ufficiale n. 72 del
2.02.2012, alle pagine 1711-1712, con la quale era stato disposto, tra l’altro, il rinvio all’odierna
riunione, previa audizione dell’arbitro della gara, per le seguenti richieste della società reclamante:
di riduzione della sanzione pecuniaria; di riduzione della squalifica a carico dell’assistente di parte,
sig. Cozzolino Mario e di quella a carico del calciatore, Mandato Federico; ascoltato l’arbitro a
chiarimenti; visti gli atti ufficiali, rileva l’infondatezza dell'atto d’impugnazione, anche per quel che
concerne le innanzi richiamate richieste. Invero, l’arbitro ha descritto in modo chiaro ed
inequivocabile, all’atto dell’audizione presso questa C.D.T., la dinamica dei fatti verificatisi,
addebitandone la responsabilità solo ed esclusivamente alla società Cral Fincantieri Stabia. Quanto
alla commisurazione delle sanzioni in questa sede esaminate, questa C.D.T. giudica che esse si
applesano congrue ed equamente quantificate, rispetto all’effettiva gravità delle infrazioni
commesse dai tesserati della società reclamante, o gravanti a suo carico, sulla base del principio
della responsabilità oggettiva. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Cral Fincantieri Stabia; dispone addebitarsi la
tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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