COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 16 Febbraio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 69. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO RISOTR LETTERE F.C. – GARA POL. S. GIUSEPPE I RISTOR LETTERE F.C. DEL 28.01.2012 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 16 Febbraio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 69. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO RISOTR LETTERE F.C. – GARA POL. S. GIUSEPPE I RISTOR LETTERE F.C. DEL 28.01.2012 – 1^ CAT. La C.D.T., letto il reclamo; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. La reclamante si è opposta, con il proprio atto, alle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale nei confronti del calciatore Tevere Francesco, nonché a carico della medesima società reclamante. Invero, sia sotto il profilo della valutazione del referto arbitrale e della deposizione dell’arbitro all’atto della sua audizione presso questa C.D.T., nonché tenuto conto della documentazione presentata dalla reclamante, questa C.D.T. giudica di dover ridimensionare, al fine di un’equa corrispondenza delle sanzioni all’effettiva gravità dei fatti commessi. Tanto premesso, questa C.D.T. dispone che la sanzione pecuniaria debba essere ridotta ad euro 250,00 e che la squalifica a carico del nominato calciatore debba essere commisurata in tre giornate di gara. P.Q.M. DELIBERA di accogliere parzialmente il ricorso proposto dalla società Ristor Lettere, riducendo a tre giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore Tevere Francesco e ad euro 250,00 la pena accessoria dell’ammenda; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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