COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 16 Febbraio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 70. DELIBERA C.D.T – RECLAMO SIG. CALANDRO ADRIANO – GARA ATLETICO JUVENTUDE STABIA / PIETRO ABBATE DEL 19.11.2011 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 16 Febbraio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 70. DELIBERA C.D.T – RECLAMO SIG. CALANDRO ADRIANO – GARA ATLETICO JUVENTUDE STABIA / PIETRO ABBATE DEL 19.11.2011 – 2^ CAT. La C.D.T, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, doverosamente osservato che il comportamento del calciatore, sig. Calandro Adriano, è risultato, nella circostanza, di particolare gravità, deve tuttavia, sulla base del principio della corrispondenza della sanzione all’infrazione, disporsi la riduzione al 30.04.2013 della squalifica a carico del nominato calciatore. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dal calciatore, sig. Calandro Adriano, riduce al 30.04.2013 la squalifica a suo carico; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata (della quale la società di appartenenza, Atletico Juventude Stabia, aveva autorizzato l’addebito a proprio carico).
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