COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 75 del 16 Febbraio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 71. DELIBERA C.D.T – RECLAMO PRO ATENA CALCIO – GARA REAL PALOMONTE / PRO ATENA CALCIO DEL 12.11.2011 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 75 del 16 Febbraio 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
71. DELIBERA C.D.T – RECLAMO PRO ATENA CALCIO – GARA REAL PALOMONTE / PRO
ATENA CALCIO DEL 12.11.2011 – 2^ CAT.
La C.D.T, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell’atto d’impugnazione.
Invero, nel rispetto del principio della corrispondenza della sanzione all’effettiva gravità
dell’infrazione commessa, in una valutazione della vicenda in esame, questa C.D.T. giudica di dover
ridurre al 22.03.2012 la squalifica a carico del calciatore Camerota Francesco. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Pro Atena Calcio, di ridurre al
22.03.2012 la squalifica a carico del calciatore Camerota Francesco; nulla dispone in ordine
alla tassa reclamo, non versata.
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