COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.322 del 14.02.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 124/A A.S.D. STELLA D’ORIENTE (PA), avverso squalifica del calciatore Ruggieri Davide per 5 gare, ammenda di € 250,00 e inibizione fino al 28/01/2017 a carico del dirigente Tarantino Rosario – Gara allievi regionali Audace Città di Monreale / Stella d’Oriente del 28/01/2012 – C.U. N° 302 del 03/02/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.322 del 14.02.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 124/A A.S.D. STELLA D'ORIENTE (PA), avverso squalifica del calciatore Ruggieri Davide per 5 gare, ammenda di € 250,00 e inibizione fino al 28/01/2017 a carico del dirigente Tarantino Rosario - Gara allievi regionali Audace Città di Monreale / Stella d'Oriente del 28/01/2012 – C.U. N° 302 del 03/02/2012. Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Stella d'Oriente, in persona del Presidente pro tempore, chiede la riduzione delle sanzioni a carico dei tesserati indicati in oggetto e l'annullamento della sanzione dell'ammenda. La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue: Il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. In tale rapporto è dato leggere dei gravi comportamenti assunti dal dirigente Tarantino, sfociati in un episodio di violenza che non consente, nonostante il pentimento espresso dal predetto, alcuna revisione della sanzione irrogata. E' dato leggere altresì del comportamento del calciatore Ruggieri Davide, che offendeva e si spintonava reciprocamente con un avversario, nonché dei comportamenti non regolamentari assunti da numerosi altri tesserati non identificati dal direttore di gara. Nessun dubbio emerge quindi in ordine all'identificazione dei responsabili dei fatti addebitati ed alla conseguente attribuzione agli stessi ed alla società delle giuste sanzioni. Solo nel caso del calciatore Ruggieri è tuttavia possibile procedere ad una lieve riduzione della sanzione, pur tenendo conto della qualifica di capitano dallo stesso rivestita, trattandosi comunque e soltanto di comportamenti antisportivi e minacciosi reciprocamente scambiati nei confronti di avversario e rimasti isolati in un contesto di generale alterazione. P.Q.M. Dispone contenersi in quattro gare la sanzione a carico del calciatore Ruggieri Davide; dispone confermarsi il resto dei provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Territoriale; Senza addebito di tassa reclamo.
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