COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.322 del 14.02.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 125/A A.S.D. FAVIGNANA (TP), avverso squalifica calciatore Spezia Claudio per 3 gare – Gara 1^ categoria Dattilo / Favignana del 29/01/2012 – C.U. N° 297 del 02/02/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.322 del 14.02.2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Procedimento n° 125/A A.S.D. FAVIGNANA (TP), avverso squalifica calciatore Spezia Claudio per 3 gare - Gara 1^ categoria Dattilo / Favignana del 29/01/2012 - C.U. N° 297 del 02/02/2012. Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Favignana, in persona del Presidente pro tempore, chiede la riduzione della sanzione irrogata al calciatore Spezia Claudio, pur ritenendo certamente deprecabile il comportamento assunto dal predetto a fine gara, ma nel contempo evidenziando come non si sia manifestato alcun minimo tentativo di violenza nei confronti del direttore di gara. La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue: Il rapporto del direttore di gara, come è noto anche alla appellante, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S. In tale rapporto è dato leggere del comportamento assunto a gara conclusa dal predetto calciatore, evidentemente alterato avendo la propria squadra subìto il pareggio proprio agli ultimi secondi dell'incontro. Ai fini della quantificazione della sanzione possono tuttavia trovare accoglimento le considerazioni difensive espresse dalla appellante, laddove vengono evidenziati il particolare contesto di concitazione generale susseguito alle fasi finali della gara, peraltro subito stemperato dai rappresentanti di entrambe le società ed ancora la mancanza di conseguenze di particolare gravità a carico del direttore di gara. Può quindi addivenirsi ad una riduzione della squalifica da contenersi come in dispositivo. P.Q.M. Dispone contenersi in due gare la sanzione della squalifica a carico del calciatore Spezia Claudio. Senza addebito di tassa reclamo.
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