COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84/Ter del 13.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI REGIONALE “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DELLA SOCIETA’ ASD FONTANELLABRANCA IN RIFERIMENTO ALLA GARA SANTA SABINA – FONTANELLA BRANCA DISPUTATA A SANTA SABINA IL 04.12.2011 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEI C.U. NR.057 E NR.058 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATI NELLE DATE 07.12.2011 E 09/12/2011 E CON I QUALI VENIVANO INFLITTE: • L’AMMENDA DI €. 1.200,00 ALLA SOCIETA’; • LA SQUALIFICA AL CALCIATORE VISPI ALESSIO FINO AL 30/06/2013;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 84/Ter del 13.02.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI REGIONALE “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DELLA SOCIETA’ ASD FONTANELLABRANCA IN RIFERIMENTO ALLA GARA SANTA SABINA – FONTANELLA BRANCA DISPUTATA A SANTA SABINA IL 04.12.2011 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEI C.U. NR.057 E NR.058 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATI NELLE DATE 07.12.2011 E 09/12/2011 E CON I QUALI VENIVANO INFLITTE: • L’AMMENDA DI €. 1.200,00 ALLA SOCIETA’; • LA SQUALIFICA AL CALCIATORE VISPI ALESSIO FINO AL 30/06/2013; Ha pronunciato, nella riunione del giorno 09 febbraio 2012, la seguente decisione. Nei termini proponeva il reclamo la società’ reclamante, chiedendo la riduzione delle sanzioni. Non era presente l’arbitro della gara ne’ alla seduta del 26 gennaio 2012 né a quella del 09 febbraio 2012; era presente alla seduta del 26 gennaio 2012 il rappresentante della società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE Dagli atti ufficiali di gara ed all’esito dell’audizione del Presidente della società reclamante è emerso che il calciatore Alessio Vispi al termine della gara offendeva pesantemente l’arbitro, il quale, conseguentemente, lo espelleva. Alla notifica del provvedimento di espulsione il Vispi reiterava le offese e sferrava uno schiaffo all’indirizzo del suddetto; lo schiaffo colpiva solo di striscio il direttore di gara il quale riusciva a parare parzialmente il colpo. Subito dopo l’arbitro veniva circondato da calciatori e dirigenti del Fontanelle Branca e nell’occasione il Vispi sferrava un calcio al direttore di gara il quale riusciva a schivarlo. In questo contesto l’arbitro colpiva con una manata allo stomaco uno dei calciatori del Fontanelle Branca e, in reazione a tale condotta, alcuni compagni di squadra di quest’ultimo iniziavano a spintonare l’arbitro stesso. Dal supplemento del referto di gara emerge che in conseguenza dell’accaduto l’arbitro non riportava lesioni e dichiarava di non aver avvertito “grande dolore”. Va inoltre aggiunto che il Vispi, mentre l’arbitro veniva accompagnato da alcuni dirigenti negli spogliatoi, lo minacciava mostrandogli un pugno in segno di sfida. Alla luce di quanto precede, non senza aver evidenziato che la mancata comparizione del direttore di gara ha impedito ulteriori approfondimenti e chiarimenti sulla vicenda, non vi è dubbio che la condotta tenuta dal Sig. Alessio Vispi debba essere adeguatamente sanzionata; tuttavia, tenuto conto del fatto che l’arbitro ha ammesso di non aver subito particolari conseguenze fisiche, la squalifica può essere contenuta fino al 28.02.2013. Quanto all’ammenda, la stessa merita una sensibile riduzione, nella misura di € 800,00, in considerazione del fatto che la condotta tenuta dai tesserati della società Fontanelle Branca, seppur censurabile, è scaturita dall’episodio che ha visto un loro compagno di squadra colpito dall’arbitro; inoltre, non è stato accertato nel corso dell’istruttoria che i dirigenti del Fontanelle Branca abbiano davvero omesso di intervenire in difesa del direttore di gara. P.Q.M. - Delibera, in accoglimento del reclamo di ridurre la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Vispi Alessio fino al 28.02.2013 e l’ammenda inflitta alla società reclamante ad €. 800,00.
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