DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°95 del 15/02/2012 CAMPIONATO SERIE D DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 11/12/2011 ADRANO CALCIO 2010 – A.C.R. MESSINA S.R.L.
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°95 del 15/02/2012
CAMPIONATO SERIE D
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 11/12/2011 ADRANO CALCIO 2010 - A.C.R. MESSINA S.R.L.
Il Giudice Sportivo, letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.C.R. Messina osserva la società
reclamante chiede che alla A.S.D. Adrano calcio 2010 sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara di cui all'oggetto per
aver fatto partecipare alla stessa il calciatore Tindaro Calabrese che non aveva titolo per prendervi parte. Si assume a sostegno del
reclamo che il predetto calciatore si trovava in posizione irregolare in quanto la lista di trasferimento al medesimo relativa era stata
sottoscritta da soggetto privo del potere di rappresentanza della società cedente A.C.D. Città di Vittoria.
Il reclamo è infondato e deve pertanto essere rigettato La Commissione Tesseramenti della F.I.G.C., investita della questione dal
Giudice Sportivo ai sensi dell’’art. 43, comma 4^, lett.B, del C.G.S., ha dichiarato valido il tesseramento del Calciatore Calabrese
Tindaro (matr. F.I.G.C. 3555021) in favore della società A.S.D. AdranoCalcio 2010, come risulta dal punto 1 del C.U. n.15/D del 10
febbraio 2012;
P.Q.M.
- rigetta il reclamo e convalida il risultato conseguito sul campo: Adrano Calcio – Messina 0-0
- dichiara di addebitarsi la tassa di reclamo.
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