DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°95 del 15/02/2012 CAMPIONATO SERIE D DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 7/ 1/2012 CALCIO ACRI – SPORTCLUB MARSALA 1912SRL
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°95 del 15/02/2012
CAMPIONATO SERIE D
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 7/ 1/2012 CALCIO ACRI - SPORTCLUB MARSALA 1912SRL
Con il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, la società Calcio Acri chiede che allo Sport Club Marsala 1912
sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara di cui all'oggetto per avervi fatto partecipare il calciatore Pergolizzi Marco, che
non aveva titolo per prendervi parte. In particolare la società reclamante rileva che il predetto calciatore, convocato nella
rappresentativa di serie D per "il raduno ufficiale e test match" previsti nei giorni 3 e 5 gennaio 2012 presso il centro tecnico di
Coverciano in cui si sarebbe svolta anche la gara con il Siena primavera, non aveva risposto alla convocazione in quanto affetto da
"influenza intestinale".
Tale circostanza avrebbe dovuto comportare l'automatica inibizione del calciatore a prendere parte alla gara di cui all'oggetto ai
sensi dell'art. 76, 3 comma N.O.I.F..
Con le proprie controdeduzioni lo Sport Club Marsala 1912 deduce che il riferimento all'art. 76 N.O.I.F. è improprio posto che la
norma si riferisce soltanto alle convocazioni disposte in occasione di "manifestazioni ufficiali", mentre, la convocazione di cui trattasi
aveva ad oggetto stage di allenamento che, ai sensi dell'art. 48 N.O.I.F., non può essere considerata "attività ufficiale".
Tanto premesso in punto di fatto il Giudice Sportivo osserva Il reclamo è fondato e deve pertanto essere accolto.
Dalla certificazione prodotta, su richiesta dello scrivente, dalla Lega Nazionale Dilettanti, si evince: - che la convocazione aveva ad
oggetto "la disputa di una gara amichevole tra la rappresentativa serie D e la formazione Primavera dell'A.C. Siena, regolarmente
disputata in data 5 gennaio 2012 presso il centro tecnico di Coverciano";
- che il calciatore Pergolizzi Marco, regolarmente convocato, non vi aveva partecipato in quanto "affetto da sindrome influenzale".
Nella missiva poi relativa alla convocazione datata 20.12.2011, si legge testualmente "la mancata partecipazione di un calciatore
all'attività della Rappresentativa di lega, comporterà l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 76 N.O.I.F.
Non vi è dubbio pertanto che, secondo la Lega, la convocazione aveva ad oggetto attività ufficiale.
Quanto alla tesi difensiva, va rilevato che l'art. 48 N.O.I.F., al comma 1 definisce espressamente "attività ufficiale" ogni
manifestazione la cui organizzazione è demandata secondo lo statuto alle Leghe. Il comma 2 considera non ufficiali le attività
relative a gare amichevoli organizzate dalle società nonché le manifestazioni per l'attività ricreativa ed ogni altra attività.
Le considerazioni innanzi esposte, valutate congiuntamente alla circostanza che l'ordinamento sportivo demanda l'organizzazione
delle Rappresentative alle Leghe competenti e che la partecipazione dei calciatori all'attività delle Rappresentative è disciplinata
dalle N.O.I.F., rendono evidente che il calciatore Pergolizzi ha partecipato alla gara di cui all'oggetto nonostante fosse inibito a
prendervi parte per non avere risposto, denunciando un impedimento per infermità, ad una convocazione per una attività ufficiale
organizzata dalla Lega
P.Q.M.
Letti gli articoli 76 e 48 N.O.I.F. e l'art. 29 dello Statuto della L.N.D. - accoglie il reclamo e per l'effetto infligge allo Sport Club Marsala1912 la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0 - 3;
- dichiara di non addebitarsi la tassa di reclamo.