COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 62 del 09/06/2011 Decisioni del Giudice Sportivo GARA SPAREGGIO PER EVENTUALE POSTO CAMP.ECCELLENZA GARA DEL 05/06/2011 DELIBERA

COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 62 del 09/06/2011 Decisioni del Giudice Sportivo GARA SPAREGGIO PER EVENTUALE POSTO CAMP.ECCELLENZA GARA DEL 05/06/2011 DELIBERA RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ U.S. DRO IN MERITO ALL’INCONTRO DEL 5 GIUGNO 2011 DI SPAREGGIO, VALIDO PER LA PROMOZIONE NEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA, FRA LE COMPAGINI S.V. TERMENO TRAMIN E U.S. DRO. Con tempestiva e corretta procedura, la società U.S.DRO propone reclamo verso la regolarità della gara in epigrafe descritta, chiedendo la ripetizione della gara per errore tecnico. I fatti: L’incontro di spareggio fra le squadre della S.V. TERMENO TRAMIN e della U.S. DRO del 5 giugno u.s., doveva designare la compagine che, nella prossima stagione sportiva, potrà accedere al Campionato di Eccellenza. Le regole che disciplinano tale tipologia di incontri prevedono, dopo lo svolgimento dei tempi regolamentari e di quelli supplementari conclusi in parità, l’effettuazione di una serie di cinque calci di rigore che, permanendo la condizione di ulteriore pareggio, proseguono assegnando ad ogni squadra un ulteriore tiro di rigore e così oltre, fino all’errore di uno dei contendenti. E questa è la situazione nella quale le due antagoniste si sono trovate, allorquando si è verificato l’evento origine del presente reclamo. Il giocatore della Società S.V. TERMENO TRAMIN, incaricato dell’esecuzione del sesto penalty, calciava il pallone verso la porta colpendo la traversa; la sfera, a questo punto, si impennava e ricadeva sul campo di giuoco e dopo qualche rimbalzo strano, anomalo ed imprevedibile, senza che nessuno dei presenti intervenisse, oltrepassava la linea di porta entrando in rete. Il Direttore di gara decideva di convalidare la segnatura. La regolarità di tale decisione (rivelatasi decisiva ai fini del risultato finale) è ora contestata dalla Società ricorrente che osserva come il pallone, una volta colpita la traversa, avendo toccato terra prima di entrare in porta, ha determinato, in questo preciso momento, il termine del cosidetto “periodo di giuoco” con conseguente annullamento di quanto prodottosi successivamente. Il reclamo è fondato e va accolto Dobbiamo infatti considerare due diverse situazioni nelle quali viene eseguito il calcio di rigore. Nella prima situazione, il penalty esprime la sua dinamica nel corso della gara, intesa come svolgimento dei tempi regolamentari e supplementari, se previsti. I legni colpiti dal pallone o la parata con respinta del portiere, non esauriscono il “periodo di giuoco” ma lo stesso prosegue e può determinare effetti di diverso tipo (pensiamo, ad esempio, la ribattuta in rete di un compagno dell’esecutore del rigore o il provvedimento di annullamento, con relativa punizione, assunto dall’arbitro se è lo stesso giocatore che ha tirato sul palo il rigore, a riprendere il pallone, eccetera). Nella seconda situazione, invece, (serie dei calci di rigori previsti per la designazione della squadra vincitrice o rigore, che deve essere, per regolamento, battuto anche se i tempi regolamentari sono nel frattempo finiti) l’ambito è diverso e la valutazione circa la regolarità di una segnatura, deve seguire altre regole. Ciascun rigore, infatti ha una sua autonoma, limitata e breve capacità di produrre effetti che si esauriscono una volta ultimato il sopra ricordato “periodo di giuoco”. Si racchiude, ad esempio, in un “periodo di giuoco” il tiro che entra in porta pur parato ma non trattenuto dal portiere; è un “periodo di giuoco” il tiro che colpisce un legno quindi il portiere ed entra in porta; è un “periodo di giuoco” il tiro che colpisce un legno e tocca terra… Ecco, qui sta la discriminante che ci soccorre per risolvere il caso in esame e stabilire così la regolarità o meno della rete assegnata dall’arbitro. Se il pallone, una volta colpita la traversa ed alzatosi a campanile, fosse ricaduto a terra all’interno della linea di porta, non ci sarebbero dubbi; la rete è valida (in questo momento finisce il “periodo di giuoco”); Se il pallone fosse ricaduto sulla linea di porta, era necessario, per la decisione finale, attendere l’ulteriore dinamica del pallone (solo allora termina il “periodo di giuoco”); Se invece il pallone, come il Direttore di gara ha testimoniato nel suo supplemento di rapporto, è caduto nel rettangolo di giuoco e solo dopo è entrato in porta, nel momento del suo contatto con il terreno il “periodo di giuoco” risultava esaurito, annullando così i successivi effetti. Confortati nella nostra tesi dalla regola 14 del Giuoco del Calcio e dalla Guida pratica AIA al punto 12 lett. a, c, g, preso atto dell’errore tecnico verificatosi, viene accolto il reclamo proposto e viene pertanto non omologato il risultato, ordinandosi la ripetizione della gara, demandando agli organi competenti, l’onere di rimettere in calendario l’evento. Poiché il reclamo è stato accolto ordinasi la restituzione della tassa reclamo.
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