F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 098/CGF del 01 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 173/CGF del 26 Febbraio 2012 2) RICORSO DEL SIG. BRAGHIN MAURIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA LUMEZZANE/PRO VERCELLI DEL 20.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 72/DIV del 22.11.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 098/CGF del 01 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 173/CGF del 26 Febbraio 2012
2) RICORSO DEL SIG. BRAGHIN MAURIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA LUMEZZANE/PRO VERCELLI DEL 20.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 72/DIV del 22.11.2011)
Il signor Braghin Maurizio, allenatore della F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l., con fax del 23.11.2011, ha preannunciato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico che con Com. Uff. n. 72/DIV del 22.11.2011 aveva inflitto al reclamante medesimo la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara in riferimento alla gara Lumezzane/Pro Vercelli del 20.11.2011. Il ricorso, diretto a ottenere una riduzione delle giornate di squalifica (da 2 a 1 giornata), risulta tempestivo, ma questa Corte di Giustizia Federale osserva che nel merito è completamente infondato. Infatti, il ricorso è diretto a prospettare una diversa versione dei fatti rispetto a quanto risulta dal rapporto dell’Assistente dell’Arbitro, riportato pedissequamente nel rapporto dell’Arbitro. Il reclamante adduce, a sostegno della richiesta di riduzione della squalifica, un’incongruenza tra il rapporto dell’Assistente dell’Arbitro e dell’Arbitro e l’andamento dei fatti, in quanto esso reclamante non avrebbe pronunciato la frase riportata nel referto, ma si sarebbe limitato “a pronunciare una frase critica nei confronti dell’assistente di gara”. In secondo luogo, il reclamante afferma che non vi sarebbero state “reiterate proteste” nei confronti del suddetto Assistente dell’Arbitro, essendo rimasto unico e isolato l’episodio. Ma tale incongruenza non esiste, tanto più che è lo stesso reclamante che ammette nei motivi del ricorso di avere indirizzato all’Assistente dell’Arbitro “una frase irriguardosa”, senza peraltro specificare quale. Poiché è giurisprudenza costante il principio che non si ammettono prove contrarie a quanto risulta dai rapporti dell’arbitro e degli assistenti arbitrali, che, oltre tutto, nel caso di specie risultano precisi e circostanziati, il reclamo deve essere respinto anche perché non è stata fornita alcuna prova che i fatti addebitati all’allenatore Braghin si sarebbero svolti in modo diverso da come risultano dai rapporti dell’arbitro e dell’assistente arbitrale. In secondo luogo, la squalifica per 2 giornate effettive di gara appare ancora più congrua se si tiene conto della circostanza che l’allenatore Braghin dopo l’espulsione è entrato nello spogliatoio della propria squadra durante l’intervallo, rimanendovi fino alla ripresa del gioco, come risulta dal rapporto del rappresentante della Procura Federale.
Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Maurizio Braghin e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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