F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 098/CGF del 01 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 173/CGF del 26 Febbraio 2012 3) RICORSO DELL’A.C. PAVIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CAPOGROSSO GAETANO SEGUITO GARA PAVIA/BENEVENTO DEL 20.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 72/DIV del 22.11.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 098/CGF del 01 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 173/CGF del 26 Febbraio 2012
3) RICORSO DELL’A.C. PAVIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE CAPOGROSSO GAETANO SEGUITO GARA PAVIA/BENEVENTO DEL 20.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 72/DIV del 22.11.2011)
La società A.C. Pavia S.r.l., con atto inviato a questa C.G.F. il 23.11.2011, impugnava il provvedimento sanzionatorio in epigrafe irrogato dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico con Com. Uff. n. 72/DIV del 22.11.2011 e così motivato “per atto di violenza verso un avversario, senza avere la possibilità di giocare il pallone”. A dire della società reclamante la sanzione sarebbe eccessiva e sproporzionata, poiché la condotta posta in essere non denoterebbe alcun intento lesivo dell’incolumità dell’avversario, ma consisterebbe in un gesto istintivo, dettato dalla concitazione e dalla foga del momento e senza la benché minima conseguenza fisica del calciatore colpito. Il reclamo non è fondato. Il referto arbitrale chiarisce che, al 24’ del s.t. il calciatore n. 2 Capogrosso Gaetano (Pavia) era espulso “perché, a gioco in svolgimento e senza alcuna possibilità di giocare il pallone, colpiva con un tackle violento un avversario alle gambe”. Le espressioni utilizzate non lasciano dubbi di sorta in ordine allo svolgimento dei fatti, evidenziando che il Capogrosso ha colpito violentemente l’avversario alle gambe in un contesto in non aveva alcuna possibilità concreta di poter giocare la palla. La formula “tackle”, adoperata nella relazione, non comporta affatto un ridimensionamento dell’episodio, sia perché resta confermato il carattere violento dell’intervento e la mancanza di connessione con qualsiasi opportunità di toccare la palla, sia perché, nel linguaggio usuale (e nel significato letterale della parola inglese), il “tackle” indica, genericamente, il “contrasto” con l’avversario, sia esso “regolare” o “falloso”. Nel caso in esame, non vi è dubbio alcuno sul carattere violento e antisportivo del “tackle” di cui è stato protagonista il Capogrosso, del tutto sganciato dalla concitazione fisiologica del gesto sportivo. Pertanto, il Giudice Sportivo ha correttamente qualificato la condotta segnalata dal referto arbitrale e ha applicato una sanzione del tutto congruente alla effettiva gravità dei fatti. In definitiva, quindi il reclamo deve essere respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Pavia di Pavia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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