F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 16 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 174/CGF del 26 Febbraio 2012 1. RICORSO DEL SIG. GIANBORTOLO POZZI (DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ SPAL 1907 S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A TUTTO IL 31.1.2012 INFLITTAGLI SEGUITO GARA SPAL/FOGGIA DEL 20.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 72/DIV del 22.11.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 16 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 174/CGF del 26 Febbraio 2012
1. RICORSO DEL SIG. GIANBORTOLO POZZI (DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ SPAL 1907 S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A TUTTO IL 31.1.2012 INFLITTAGLI SEGUITO GARA SPAL/FOGGIA DEL 20.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 72/DIV del 22.11.2011)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 72/DIV del 22.11.2011, ha inflitto la sanzione dell’inibizione a tutto il 31.1.2012 al signor Gianbortolo Pozzi, Direttore Generale della società Spal 1907 S.p.A.. Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro Spal/Foggia del 20.11.2011, il Pozzi teneva un comportamento gravemente offensivo verso un assistente arbitrale, allontanato, rivolgeva all’arbitro espressioni gravemente offensive che venivano reiterate al termine della gara durante il rientro negli spogliatoi. Avverso tale provvedimento il Pozzi ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 25.11.2011 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 16.12.2011, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal signor Gianbortolo Pozzi, dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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