F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 16 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 174/CGF del 26 Febbraio 2012 3) RICORSO DEL CALC. STEFANI MIRKO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA FROSINONE/BASSANO DEL 27.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 75/DIV del 29.11.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 16 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 174/CGF del 26 Febbraio 2012
3) RICORSO DEL CALC. STEFANI MIRKO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA FROSINONE/BASSANO DEL 27.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 75/DIV del 29.11.2011)
Con preannuncio di reclamo del 2.12.2011, il signor Mirko Stefani, calciatore tesserato in favore del Frosinone Calcio S.r.l., di Frosinone, ha rappresentato la sua intenzione di impugnare la squalifica per 3 giornate effettive di gara, comminatagli dal Giudice Sportivo con la motivazione “per comportamento reiteratamente offensivo verso l’arbitro”. Con memoria pervenuta, via fax, il 12 dicembre successivo, il tesserato ha esposto i propri motivi di censura avverso l’impugnata decisione. In particolare, il signor Stefani, premessa l’eccessività della sanzione de qua, rileva che la motivazione della decisione non rispecchierebbe quanto attestato dall’ufficiale di gara nel proprio referto e, in particolare, adduce l’insussistenza di qualsiasi reiterazione della condotta addebitata, peraltro sanzionata in modo incongruo rispetto ad altri comportamenti similari precedentemente vagliati da questa Corte. Chiede, nel merito, che la sanzione irrogata sia, in via principale, annullata e, in via subordinata, che sia ridotta a due giornata di gara. Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la data odierna con la partecipazione del dott. Matteo Sperduti, su delega dell’avv. Alessandro Calcagno, rappresentante del calciatore reclamante. La Corte esaminata la documentazione versata in atti, udito il rappresentate del tesserato, ritiene che il ricorso non possa essere accolto. Premesso che i referti degli ufficiali di gara versati in atti fanno piena prova di quanto relazionato, deve rilevarsi come la condotta imputata al signor Stefani sia ampiamente meritevole della sanzione irrogata con la decisione censurata. Assume l’arbitro di aver espulso il reclamante poiché, al 47’ del secondo tempo della gara, in pieno svolgimento di gioco, aveva protestato nei suoi confronti poggiando entrambe le mani sul suo petto e gridando, al suo indirizzo, tre espressioni gravemente offensive. La difesa del giocatore offre una ricostruzione dell’evento stravagante sul piano fattuale e inaccettabile su quello della consistenza delle argomentazioni giuridiche. Ritiene parte reclamante, in primo luogo, che la condotta addebitata allo Stefani concretizzerebbe solo una protesta, ancorché vivace, giustificata dall’essere avvenuta, a fine gara, in un contesto di accesa contestazione all’arbitro, reo di aver adottato decisioni “a torto o a ragione nulla rileva”(secondo lo stesso avviso del reclamante), valutate come vessatorie per il Frosinone Calcio e, per altro profilo, che il poggiare le mani addosso all’arbitro “senza alcuna spinta o condotta violenta”, nell’asserito unico fine di richiamare l’attenzione del direttore di gara, non troverebbe specifico divieto nella normativa endofederale. Questa Corte non concorda con alcuna delle conclusioni difensive, ivi compresa quella con la quale si contesta l’asserita reiterazione della condotta offensiva. Il referto dell’arbitro indica che il signor Stefani ha posto in essere una serie coordinata e continuata di atti offensivi e violenti, che ben possono essere considerati come reiteratamente oltraggiosi dell’onore, decoro e prestigio del direttore di gara. Il reclamante, infatti, ha dapprima poggiato le mani sul petto dell’arbitro (e anche dinamicamente ciò non può essere stato privo di spinta, seppur minima) e, successivamente, gli ha
rivolto tre espressioni gravemente ingiuriose. Il tutto, come ammesso dalla stessa difesa, in un contesto di veemente contestazione nei confronti del medesimo direttore di gara; protesta che non può non essere apprezzata anche nella sua componente di collegialità, intesa come mutua circostanza rafforzativa di ogni singola protesta, attuata da calciatori e dirigenti della società ciociara. Quanto all’inesistenza, nell’ordinamento sportivo, di esplicito divieto a porre in essere la
descritta azione materiale, è sufficiente fare rinvio, per una migliore cognizione del reclamante, a quanto previsto dall’art. 19.4 C.G.S.. Ciò posto ed avuto riguardo alla complessiva condotta tenuta dal signor Stefani, offensiva e violenta, nei confronti del direttore di gara, la Corte esprime il convincimento che la sanzione irrogata dal Giudice di prime cure sia assolutamente congrua, rispetto al parametro normativo offerto dall’art. 19.4 C.G.S., con il conseguente rigetto del reclamo posto dal calciatore. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Mirko Stefani. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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