F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 16 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 174/CGF del 26 Febbraio 2012 5) RICORSO DELL’A.C. GIACOMENSE S.R.L AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GIACOMENSE/RENATE DEL 27.11.2011 (Delibera Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 75/DIV del 29.11.0211)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 16 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 174/CGF del 26 Febbraio 2012
5) RICORSO DELL’A.C. GIACOMENSE S.R.L AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GIACOMENSE/RENATE DEL 27.11.2011 (Delibera Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 75/DIV del 29.11.0211)
Il ricorrente ha presentato ricorso avverso la sanzione dell’ammenda di € 300,00 inflitta alla società “A.C. Giacomense S.r.l.” seguito gara Giacomense/Renate del 27.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 75/DIV del 29.11.2011), per omesso controllo dello spogliatoio destinato alla terna arbitrale, in quanto un assistente subiva un furto di effetti personali (obbligo risarcimento danni, se richiesti). Il ricorrente elenca diverse condizioni che possano sollevare il dirigente addetto all’arbitro, e quindi la società Giacomense, da qualsiasi responsabilità in merito a quanto accaduto e denunciato dall’arbitro. Ritiene, di conseguenza, spropositata e del tutto infondata l’ammenda inflitta e chiede l’annullamento della sanzione o, in via subordinata, una diminuzione della stessa. La Corte, supportata dalla denuncia depositata in copia nei propri atti, effettuata presso la Stazione dei Carabinieri di Vasto in data 28.11.2011, rileva non solo che quanto denunciato dall’arbitro costituisce prova privilegiata, ma che quanto accaduto si sarebbe potuto evitare con un effettivo e continuativo controllo da parte del personale addetto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Giacomense S.r.l. di Ferrara. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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