F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 16 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 174/CGF del 26 Febbraio 2012 7) RICORSO DELLA CARRARESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL INFLITTA CALCIATORE DIEGO VANNUCCI SEGUITO GARA FERALPISALÒ/CARRARESE DEL 2.12.2011 (Delibera Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 79/DIV del 6.12.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 16 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 174/CGF del 26 Febbraio 2012 7) RICORSO DELLA CARRARESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL INFLITTA CALCIATORE DIEGO VANNUCCI SEGUITO GARA FERALPISALÒ/CARRARESE DEL 2.12.2011 (Delibera Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 79/DIV del 6.12.2011) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 79/DIV del 6.12.2011, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Diego Vannucci. Tale decisione veniva assunta perché, al termine dell’incontro Feralpisalò/Carrarese del 2.12.2011, il Vannucci affiancava, rientrando negli spogliatoi, un assistente arbitrale e gli rivolgeva una frase offensiva intercalata da una espressione blasfema. Avverso tale provvedimento la società Carrarese Calcio S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 6.12.2011 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 13.12.2011, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla Carrarese Calcio S.r.l. di Carrara (Massa-Carrara) dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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