F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 16 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 26 Febbraio 2012 3) RICORSO DEL SIG. PERINETTI CASONI GIORGIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 DICEMBRE 2011 (Delibera Giudice Sportivo presso Lega Nazionale Professionisti – Serie A Com. Uff. n. 99 del 6.12.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 16 Dicembre 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 175/CGF del 26 Febbraio 2012 3) RICORSO DEL SIG. PERINETTI CASONI GIORGIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 18 DICEMBRE 2011 (Delibera Giudice Sportivo presso Lega Nazionale Professionisti – Serie A Com. Uff. n. 99 del 6.12.2011) Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 99 del 6.12.2011, ha inflitto la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federale e a rappresentare la società A.C. Siena nell’ambito federale a tutto il 18.12.2011 al signor Perinetti Casoni Giorgio. Tale decisione veniva assunta perché, al 47° del secondo tempo dell’incontro Bologna/Siena del 4.12.2011, il Perinetti entrava per diversi metri sul terreno di giuoco e, al termine della gara negli spogliatoi, rivolgendo all’Arbitro espressioni ingiuriose. Avverso tale provvedimento il Perinetti ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 7.12.2011 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 15.12.2011, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal signor Perinetti Casoni Giorgio dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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