F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 124/CGF del 04 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 26 Febbraio 2012 5) RICORSO DELLA S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MAUTONE FRANCESCO SEGUITO GARA NUVLA SAN FELICE/ACIREALE DEL 4.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 5.12.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 124/CGF del 04 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 26 Febbraio 2012 5) RICORSO DELLA S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MAUTONE FRANCESCO SEGUITO GARA NUVLA SAN FELICE/ACIREALE DEL 4.12.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 5.12.2011) A seguito del ricorso proposto dall’Acireale Calcio 1946 S.r.l. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata nel Com. Uff. n. 64 del 5.12.2011, con la quale veniva irrogata a carico del calciatore Mautone Francesco la sanzione della squalifica per 5 gare effettive. Premesso in fatto che il Giudice Sportivo, nel presupposto così descritto nel provvedimento impugnato: "per avere a gioco fermo calciato violentemente il pallone sul volto di un calciatore avversario cagionando al medesimo sensazione dolorifica. Alla notifica del provvedimento disciplinare, nell'uscire dal terreno di gioco, spaccava l'asta della bandierina del calcio d'angolo con un violento calcio." Preso atto che nel reclamo si censura la decisione su esposta per eccessività e sproporzione della sanzione inflitta rispetto alla reale portata delle infrazioni. Osserva questa Corte che il Mautone si è reso responsabile di condotta violenta contro un avversario per la quale il C.G.S. prevede la pena minima della squalifica per 3 gare, ed inoltre di condotta antisportiva (per aver divelto la bandierina del calcio d'angolo) per la quale è prevista la pena minima della squalifica di 2 gare; che conseguentemente la pena irrogata dal Giudice Sportivo non può essere ridotta. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Acireale Calcio 1946 S.r.l. di Acireale (Catania). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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