F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 124/CGF del 04 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 26 Febbraio 2012 7) RICORSO DEL CALCIATORE VIRGILIO VITALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA NOTO/NISSA S.S.D. A R.L. DEL 27.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 30.11.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 124/CGF del 04 Gennaio 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 177/CGF del 26 Febbraio 2012 7) RICORSO DEL CALCIATORE VIRGILIO VITALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA NOTO/NISSA S.S.D. A R.L. DEL 27.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 30.11.2011) Il calciatore Virgilio Vitale, tesserato in favore della società F.C Nissa S.S.D., propone ricorso contro la sanzione della squalifica, per 7 giornate effettive di gare, inflittagli dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 61 del 30.11.2011) per fatti accaduti durante la partita Noto/Nissa del 27.11.2011, valevole per la gara di Serie D Girone I. Come risulta dal referto dell'arbitro dell'incontro, al termine del gioco, subito dopo il triplice fischio, il calciatore Vitale, portiere della società Nissa, si scagliava contro un raccattapalle dapprima colpendolo con una pallonata per poi attingerlo con un calcio alla figura. Tale sconsiderato gesto determinava una rissa con scambi di pugni e calci tra i calciatori in campo e solo dopo cinque minuti, grazie all'opera dei dirigenti delle due squadre, gli animi si placavano e tutti rientravano negli spogliatoi. Il ricorrente deduce a sostegno del proposto gravame, quale principale argomento di difesa, il clima di amarezza che si sarebbe creato nei minuti finali dell’incontro a causa del risultato negativo del campo. Ad avviso della Corte il proposto ricorso va disatteso. Secondo indiscusso e consolidato principio di ogni ordinamento sportivo, nei procedimenti disciplinari il rapporto dell’arbitro costituisce prova assolutamente privilegiata, contestabile soltanto per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza. Nel caso di specie la refertazione posta a fondamento della sanzione non propone alcun vizio presentandosi coerente e dettagliata, conseguentemente il motivo di ricorso appare del tutto privo di fondamento. La sanzione irrogata appare per la gravità dei fatti congrua, e quindi va in toto confermata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Vitale Virgilio. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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