COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 23/2/2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MARTINSICURO AVVERSO LA SQUALIFICA AL CALCIATORE CHEBBI RABYA FINO AL 31.12.2016 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MARTINSICURO / D’ANNUNZIO MARINA, DISPUTATA IL 19/12/11 PER IL CAMPIONATO JUNIORES D’ELITE, GIRONE “A”. (C.U. N° 32 del 22.12.11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 23/2/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MARTINSICURO AVVERSO LA SQUALIFICA AL CALCIATORE CHEBBI RABYA FINO AL 31.12.2016 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MARTINSICURO / D’ANNUNZIO MARINA, DISPUTATA IL 19/12/11 PER IL CAMPIONATO JUNIORES D’ELITE, GIRONE “A”. (C.U. N° 32 del 22.12.11 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, la Società A.S.D. Martinsicuro ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. con la seguente motivazione: “Al 10^ minuto del 2º tempo, dopo essere intervenuto fallosamente nei confronti di un avversario ed a seguito di intervento dell'arbitro per notifica di provvedimento disciplinare, in un primo tempo, scagliava con forza per terra il pallone che aveva fra le mani, per protesta in merito alla decisione arbitrale e subito dopo essersi allontanato di alcuni passi, invertiva la marcia e mentre il direttore di gara era intento ad annotare sul taccuino il successivo provvedimento di espulsione, con breve rincorsa lo colpiva con un violento pugno sul volto all'altezza dello zigomo sinistro che gli procurava stordimento e dolore tali da costringerlo a sostenersi alla rete di recinzione per non cadere a terra. Intervenuti prontamente alcuni calciatori, di entrambe le squadre in gara, veniva bloccato mentre tentava ancora di avvicinarsi all'arbitro con l'intenzione di colpirlo ulteriormente e dopo circa un minuto veniva condotto verso gli spogliatoi. Per il colpo subito il direttore di gara stentava a parlare, a chiudere la bocca ed a rimanere in equilibrio, accusando, inoltre, continuo fastidio all'orecchio sinx, per cui veniva soccorso dai presenti con la somministrazione di acqua e dopo tale intervento poteva riprendere la direzione della gara malgrado il persistere, anche dopo il termine dell’incontro, di dolori al viso, al collo ed all'orecchio. A fine gara, il calciatore si recava presso lo spogliatoio dell'arbitro, chiedendogli, dapprima scusa per l'accaduto, però subito dopo lo accusava di aver ricevuto anche lui un pugno da parte sua. Su invito dell'arbitro, lo stesso veniva allontanato da dirigenti della società di casa.
Il giorno successivo, l'arbitro per i disturbi accusati e persistenti durante la notte, si recava presso l'Ospedale Civile di Teramo dove veniva visitato e dimesso con diagnosi "trauma contusivo orecchio e mandibola sx- trauma cranico non commotivo- riferito acufeni" e giudicato guaribile in gg 5 s.c. come da certificato medico allegato al referto di gara. Si fa obbligo di risarcire il danno se richiesto e documentato.”
L’appellante nel suo gravame, pur avendo riconosciuto che il calciatore, preso dalla foga agonistica, ha compiuto un gesto irrazionale e istintivo che non ammette scusanti, ha chiesto la riduzione dell’impugnata squalifica in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti, tenuto conto da un lato, del pentimento del ragazzo – che nella sua carriera calcistica non avrebbe mai avuto un atteggiamento irrispettoso e irriguardoso nei confronti degli arbitri – e, dall’altro, del fine educativo e formativo dello sport in generale e del calcio in particolare.
L’arbitro della gara, sia in sede di rapporto, sia nel successivo supplemento ha confermato gli originari riferimenti, onde può escludersi radicalmente un eccesso di foga agonistica, tenuto conto che il Chebby, dopo avere colpito con violenza il direttore di gara, veniva trattenuto da ben sei / sette compagni di squadra mentre tentava, con tutta evidenza, di reiterare il suo comportamento, desistendo dall’intento dopo circa un minuto, trascorso il quale dirigenti e calciatori di ambo le squadre provvedevano a condurre il calciatore verso gli spogliatoi. Lo stesso a fine gara sostava minacciosamente dinanzi alla porta dello spogliatoio dell’arbitro, venendo allontanato dai dirigenti della squadra di casa su precisa richiesta del direttore di gara.
Osserva la Commissione che l’appello è infondato e, per l’effetto, la decisione del primo giudice deve essere integralmente confermata, in quanto congrua ed adeguata all’increscioso comportamento tenuto dal calciatore Chebby, mentre la versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara in possesso di questo Comitato, fonte di prova privilegiata ai fini del decidere, con conseguente inevitabile rigetto del gravame.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la tassa versata.
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