COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 23/2/2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI DELLE SOCIETA’ A.S.D. ALTINROCCA 2011 E A.S.D. TRE VILLE AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA, € 150,00 DI AMMENDA) IN RELAZIONE ALLA GARA ALTINROCCA 2011 / TRE VILLE, DISPUTATA IL 28/01/12 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES. (C.U. N°23 del 2.2.12 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI.).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 23/2/2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI DELLE SOCIETA’ A.S.D. ALTINROCCA 2011 E A.S.D. TRE VILLE AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA, PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA, € 150,00 DI AMMENDA) IN RELAZIONE ALLA GARA ALTINROCCA 2011 / TRE VILLE, DISPUTATA IL 28/01/12 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES. (C.U. N°23 del 2.2.12 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI.). Con appelli ritualmente proposti, che vengono riuniti per evidenti ragioni di connessione, le società di cui in premessa hanno impugnato i provvedimenti sopra citati, chiedendo disporsi la ripetizione della gara oltre all’annullamento della sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, nonché dell’ammenda. Hanno dedotto gli appellanti che le sanzioni adottate dal G.S. dovevano considerarsi illegittime, in quanto le due società avevano raggiunto un accordo per differire l’incontro, per l’impraticabilità del terreno di gioco a causa della neve. Tali accordi sarebbero stati raggiunti nel giorno immediatamente precedente alla disputa della gara e, pertanto, la decisione sarebbe stata portata a conoscenza del direttore di gara al momento del suo arrivo sul campo di Casoli. Osserva la Commissione che l’appello della Società Altinrocca deve essere dichiarato inammissibile per avere omesso la stessa società di allegare la ricevuta della raccomandata alla controparte ai sensi dell’art. 33, punto 5, C.G.S., mentre quello proposto dalla società Tre Ville deve essere respinto, in quanto la versione dei fatti fornita dalla stessa società contrasta decisamente con quanto riferito dal direttore di gara, il quale ha affermato che al momento della disputa della gara le due società non si sono presentate in campo e lo stesso, dopo avere atteso i 45’ di tempo previsti dal regolamento, si allontanava dalla struttura. E’ appena il caso di ricordare che, a norma di quanto previsto dal C.U. n° 6 del 29.9.2011, Delegazione Provinciale Chieti, le richieste di variazioni di campo, di giorni e di orario rispetto a quelli ufficiali, devono essere inoltrate alla stessa Delegazione almeno sei giorni prima di quello previsto per la disputa della gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere gli appelli, disponendo incamerarsi la tassa versata dalla Società Altinrocca 2011 ed addebitarsi quella relativa alla Società Tre Ville.
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