COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 22/02/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ MASCHITO (CALCIO A 5) AVVERSO SQUALIFICA DEL CALCIATORE RICCHIUTI ALESSANDRO COME DA CU N. 55 DEL 18.01.2012.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 22/02/2012 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ MASCHITO (CALCIO A 5) AVVERSO SQUALIFICA DEL CALCIATORE RICCHIUTI ALESSANDRO COME DA CU N. 55 DEL 18.01.2012. Letto il reclamo proposto dalla Società A.S.D. Maschito avverso la squalifica del calciatore Ricchiuti Alessandro, come riportato sul C.U. n. 55 del 18/01/2011; Letti gli atti ufficiali di gara; Rilevato che la Società reclamante, non ha fatto richiesta di essere ascoltata; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", né possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato che le motivazioni, addotte dalla reclamante non hanno, invero, trovato riscontro negli atti ufficiali dai quali, di converso, emerge in maniera inequivocabile la responsabilità del predetto calciatore, in riferimento ai fatti ad essi ascritti; Accertato, inoltre, che le doglianze, peraltro redatte senza motivazione e, comunque in forma generica, addotte dal reclamante non hanno, invero, trovato riscontro negli atti ufficiali di gara: P.Q.M • Visto l’art. 33 comma 6 CGS; • Rigetta il proposto reclamo, confermando integralmente le decisioni del G.S. come riportate nel citato C.U. n.55 del 18.01.2011; • Dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata.
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