COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 22/02/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.71 della Società A.S. SAN FILI CALCIO 1926 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 85del 12.1.2012 (punizione sportiva della perdita della gara Belvedere – San Fili Calcio 1926 del 7.1.2012; ammenda di € 300,00). RECLAMO n.72 della Società A.S. SAN FILI CALCIO 1926 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.85del 12.1.2012 (inibizione dirigente AMICO Francesco fino al 16.5.2012). RECLAMO n.73 della Società A.S. SAN FILI CALCIO 1926 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.85del 12.1.2012 (inibizione dirigente MELLEA Vito fino al 29.02.2012). RECLAMO n.74 della Società A.S. SAN FILI CALCIO 1926 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.85del 12.1.2012 (squalifica calciatore CHICHERCHIA Carmine per CINQUE giornate).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 22/02/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.71 della Società A.S. SAN FILI CALCIO 1926 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 85del 12.1.2012 (punizione sportiva della perdita della gara Belvedere – San Fili Calcio 1926 del 7.1.2012; ammenda di € 300,00). RECLAMO n.72 della Società A.S. SAN FILI CALCIO 1926 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.85del 12.1.2012 (inibizione dirigente AMICO Francesco fino al 16.5.2012). RECLAMO n.73 della Società A.S. SAN FILI CALCIO 1926 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.85del 12.1.2012 (inibizione dirigente MELLEA Vito fino al 29.02.2012). RECLAMO n.74 della Società A.S. SAN FILI CALCIO 1926 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.85del 12.1.2012 (squalifica calciatore CHICHERCHIA Carmine per CINQUE giornate). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali, il reclamo e le controdeduzioni della società A.S. Belvedere; sentita la reclamante; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA -in via preliminare,evidenti ragioni di connessione oggettiva, impongono la riunione dei quattro reclami. La società reclamante chiede la revoca del provvedimento impugnato, con ripetizione della gara e annullamento della ammenda, o in via subordinata la riduzione delle sanzioni, negando che vi sia stata una rissa e quindi invocando l'insussistenza dei presupposti per la sospensione della gara; rileva presunte incongruenze nel rapporto ufficiale relativamente ai minuti di gioco indicati e alla generica identificazione dei partecipanti alla rissa. Con ulteriori tre separati ricorsi, riuniti per connessione oggettiva, con analoghe motivazioni sono state impugnate le sanzioni inflitte al calciatore Chicherchia Carmine e ai dirigenti Amico Francesco e Millea Vito, tutti della società San Fili, con richiesta di annullamento delle sanzioni o in subordine di congrua riduzione. Con proprie controdeduzioni trasmesse in data 23/1/2012, si è costituita la società Belvedere, che contesta la sussistenza della rissa e chiede l'annullamento della delibera impugnata, con ripetizione della gara, o in subordine riduzione delle sanzioni. A tale riguardo deve preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità delle richieste della società Belvedere, che ha proposto una irrituale impugnazione fuori termine (sette giorni dalla data di pubblicazione del comunicato ufficiale) avverso la medesima delibera del giudice sportivo. Sentito a chiarimenti, l'arbitro ha confermato con dovizia di particolari il referto. Accertato il verificarsi della rissa in campo, ne consegue la legittimità dell'interruzione anticipata dell'incontro e quindi il successivo provvedimento di punizione della perdita della gara a carico di entrambe le società. Questa commissione non può che aderire al costante orientamento della giustizia sportiva che definisce la rissa come una generalizzata colluttazione che determina l'eccitazione degli animi dei litiganti, mossi tutti dallo spirito di aggredirsi e di offendersi, oltre che dallo scopo di difendersi reciprocamente. Eventuali imprecisioni del rapporto di gara sui minuti di gioco non possono avere rilievo o comunque inficiare il referto e la ricostruzione dei fatti, ribadita puntualmente dall'arbitro davanti a questa commissione. Né la mancata individuazione di tutti i protagonisti della rissa, per tutto quanto sopra esposto, può costituire causa esimente della responsabilità per quei protagonisti che, invece, sono stati identificati con precisione. E così, l'arbitro ha indicato il dirigente della società San Fili Amico Francesco, il massaggiatore della stessa società signor Millea Vito, il calciatore Chicherchia Carmine. Riguardo alle sanzioni, appare equo ridurre la inibizione a carico del dirigente Amico Francesco fino al 29/2/2012. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo n.72, riduce la inibizione a carico del dirigente AMICO Francesco fino al 29 FEBBRAIO 2012 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società; rigetta nel resto e dispone incamerarsi le tasse relativi agli altri reclami.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it