COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 22/02/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.83 della Società A.S.D. NUOVA TROPEA
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 22/02/2012
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.83 della Società A.S.D. NUOVA TROPEA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al C.U. n.42 del
26.1.2012 (inibizione del dirigente LA TORRE Gaetano fino al 25/3/2012, squalifica del calciatore LA TORRE Giuseppe fino
al 25/6/2016, squalifica del calciatore MAMONE Alessandro per TRE gare, squalifica del calciatore MARCHESE Domenico
per TRE gare).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante;
sentito l’arbitro a chiarimenti; riguardo alla posizione del calciatore La Torre Giuseppe e del dirigente La Torre Gaetano;
RILEVA
premesso che, nella seduta del 13/2/2012, la Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento del reclamo:
ha ridotto a DUE giornate effettive di gara le squalifiche dei calciatori MAMMONE Alessandro e MARCHESE Domenico;
ha disposto accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società e la convocazione dell’arbitro per la seduta del 20 febbraio 2012 per
essere sentito in merito alla posizione del dirigente La Torre Gaetano e del calciatore La Torre Giuseppe.(C.U. nr.83 del 14/2/2012).
Il rapporto arbitrale attesta che al 16^ del secondo tempo, a causa di un contestato goal della squadra avversaria, alcuni calciatori
della società Nuova Tropea e il dirigente La Torre Gaetano, circondavano l'arbitro protestando vibratamente, ed alcuni di loro lo
strattonavano chiedendo l'annullamento della rete.
Tra i calciatori, vi era il numero 5 La Torre Giuseppe, capitano della squadra, il quale spingeva l'arbitro contro un muro e lo colpiva
con un pugno al torace.
L'arbitro lo espelleva, ma il calciatore non usciva dal terreno di gioco continuando a protestare.
A questo punto, a causa del forte dolore che gli impediva di respirare, il direttore di gara decideva di interrompere la gara.
Successivamente, lo stesso La Torre Giuseppe si recava nello spogliatoio dell'arbitro per convincerlo a ritornare sulla decisione
presa, ma veniva allontanato dai Carabinieri.
La reclamante ha evidenziato incongruenze e contraddizioni nella ricostruzione dei fatti resa dal direttore di gara e nega che vi sia
stato alcun atto violento nei confronti dell'arbitro, del quale ha sollecitato la convocazione per chiarimenti.
Assume, in particolare, che il calciatore La Torre si era frapposto tra l'arbitro e i calciatori per protezione, in quanto capitano; che un
eventuale contatto può essere avvenuto esclusivamente in maniera fortuita e che l'arbitro può avere frainteso le intenzioni del
capitano; che il direttore di gara si contraddice quando riferisce di essere stato spinto contro un muro, quindi fuori dal rettangolo di
gioco, salvo poi precisare che il capitano espulso non voleva lasciare il campo; che è inverosimile come tutto possa essere
accaduto in un solo minuto (goal al 16^ del secondo tempo, partita sospesa al 17^); che se episodio violento c'è stato, è stato
commesso da elementi non identificati, e che La Torre Giuseppe si rende disponibile ad individuare i veri colpevoli del gesto
ingiustamente a lui attribuito.
Riguardo al dirigente La Torre Gaetano, osserva che lo stesso non avrebbe partecipato alla mischia perché non si è mosso dalla
panchina, e che, pertanto, si sarebbe trattato di uno scambio di persona, probabilmente con il Presidente della società, Lo Scalzo
Gaetano, che dopo la sospensione si è avvicinato all'arbitro per sincerarsi di quanto accaduto.
Sentito alla seduta del 20/2/2012, il direttore di gara ha confermato puntualmente quanto scritto in referto sull'episodio e sulla
responsabilità dei due tesserati.
Questa Commissione ritiene, pertanto, di non dover accogliere le doglianze della reclamante, attesa la valenza di prova privilegiata
attribuita agli atti ufficiali di gara.
Riguardo alle sanzioni inflitte, appare equo ridurre la squalifica del calciatore La Torre Giuseppe fino al 26/1/2015.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del calciatore LA TORRE Giuseppe fino al 26 GENNAIO 2015;
rigetta per il resto.