COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 22/02/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.86 della Società A.P.D. GALLICESE

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 22/02/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.86 della Società A.P.D. GALLICESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.89del 19.1.2012 (inibizione del dirigente GATTO Natale fino al 30/6/2012, squalifica del calciatore ALAMPI Giuseppe fino al 31/7/2012). RECLAMO n.87 della Società U.S. GIOIOSA JONICA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.92del 26.1.2012 (omologazione risultato della gara del 14/1/2012 Gallicese – Gioiosa Jonica 1- 0 acquisito in campo). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante U.S. Gioiosa Jonica; RILEVA -in via preliminare, che evidenti ragioni di connessione oggettiva impongono la riunione dei due reclami; -che veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara di cui in epigrafe per la seduta del 12.3.2012; P.Q.M. rimanda ogni decisione – in merito ai riuniti reclami - all'esito della disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 12MARZO 2012.
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