COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 23 febbraio 2012 Delibere del Giudice Sportivo GARA LANCUSI – DUE PRINCIPATI DEL 20/2/2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 23 febbraio 2012 Delibere del Giudice Sportivo GARA LANCUSI – DUE PRINCIPATI DEL 20/2/2012 Il GST, letto il referto arbitrale ed il relativo supplemento di rapporto, preliminarmente rileva l’assenza di Forza Pubblica; rileva, altresì, che al 40’ del secondo tempo in seguito ad accese contestazioni in ordine ad una decisione tecnica del direttore di gara, il calciatore n. 5, Aniello Ciancio, del Lancusi colpiva con un violento pugno al costato destro l’arbitro, determinato in questi un momentaneo disorientamento. Tuttavia, nonostante il forte dolore al fianco l’arbitro decideva comunque di proseguire la gara “pro forma” al fine di tutelare la propria incolumità. Terminata la gara alcuni calciatori del Lancusi, in particolare il n. 1, Luca Ippolito, ed il n. 7, Valerio Sica, nel tentativo di raggiungere l’arbitro al fine di aggredirlo, non riuscendovi per il fattivo intervento di uno dei propri dirigenti, proferivano nei confronti dell’arbitro frasi ingiuriose e minacciose e lo attingevano con sputi al corpo. In questo frangente i sostenitori locali del Lancusi oltre ad incitare i propri calciatori agli atti di violenza che si succedevano ai danni del direttore di gara, lo ingiuriavano e lo attingevano con sputi oltre che bersagliarlo con lancio di pietre che lo colpivano senza gravi conseguenze. Giunto negli spogliatoi l’arbitro veniva altresì minacciato reiteratamente per la presenza indebita di alcuni sostenitori del Lancusi che non solo costringevano l’arbitro a rinchiudersi negli spogliatoi ma anche a chiamare le FF.OO. che giunte sul campo di gara consentivano all’arbitro di uscirne dopo circa un’ora dalla fine della gara. Successivamente l’arbitro accusando un dolore sempre crescente al torace, dovuto al colpo ricevuto precedentemente dal Cianci, si vedeva costretto a portarsi presso il pronto soccorso di Battipaglia, così come da referto medico acquisito. Questo G.S.T. ritenendo i fatti perpetrati ai danni del direttore di gara di particolare gravità; ritenuta la decisione del d.d.g. di proseguire la stessa “pro forma”, per tutelare la propria incolumità, circostanza accertata dato il comportamento particolarmente pericoloso e minaccioso di altri tesserati del Lancusi subito dopo il termine della gara, nonché del pubblico riferibile allo stesso Lancusi, letti gli artt. 4 e 17 del CGS e 64 delle N.O.I.F DELIBERA di infliggere alla società Lancusi, in termini di responsabilità oggettiva la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e l’ ammenda di € 500.00 (di cui € 200.00, imputabili al calciatore Aniello Cianci, per il fatto di grave violenza – ex art. 19, comma 6, C.G.S., nuova formulazione, pubblicato sul C.U. n. 75 del 27.09.2011 della FIGC, riportato in allegato al C.U. 30 del 6.10.2011 del CR Campania). Dispone, altresì che la società Lancusi disputi, a porte chiuse, le prossime due gare interne. Inoltre, commina la squalifica fino a tutto il 19/02/2015 al calciatore Aniello Ciancio (Lancusi), per aver colpito al 40° del secondo tempo l’arbitro con un forte pugno al costato destro, determinando l’interruzione della gara, e costringendo il direttore di gara a ricorrere al vicino pronto soccorso di Battipaglia. In ordine agli altri provvedimenti disciplinari a carico dei singoli rinvia alla camicia di gara.
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