COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 23 febbraio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 74. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO OGLIARESE – GARA OGLIARESE I INTERCASALI 2005 DEL 17.12.2011 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 23 febbraio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 74. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO OGLIARESE – GARA OGLIARESE I INTERCASALI 2005 DEL 17.12.2011 – PROMOZIONE La C.D.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, dispone, in ragione dell’urgenza delle relative decisioni, lo stralcio in ordine alle impugnazioni dei provvedimenti del Giudice di prima istanza, limitatamente alle sanzioni a carico dell’allenatore, sig. Siniscalco Matteo, e del calciatore Gargano Antonio. Al riguardo, questa C.D.T. giudica, sulla base del principio, da essa costantemente osservato, dell’equa corrispondenza tra l’effettiva gravità dei comportamenti e le relative sanzioni, di dover ridurre i due impugnati provvedimenti, come di seguito specificato: al 29.03.2012 la squalifica a carico dell’allenatore, sig. Siniscalco Matteo; al 26.02.2012 quella a carico del calciatore Gargano Antonio. Per quanto attiene alle altre doglianze, di cui al reclamo (in particolare, l’ammenda a carico della società e l’obbligo di risarcimento dei danni all’arbitro), questa Commissione ritiene, dopo aver audito l’Osservatore arbitrale, di dover sentire anche il direttore di gara, disponendo, per il giudizio sulle cennate doglianze, il rinvio alla seduta del 27 febbraio 2012. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Ogliarese, di ridurre al 29.03.2012 la squalifica a carico dell’allenatore, sig. Siniscalco Matteo ed al 26.02.2012 quella a carico del calciatore Gargano Antonio; di rinviare alla seduta del 27.02.2012 la decisione sugli altri aspetti, di cui al reclamo in esame, previa la cennata audizione dell’arbitro; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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