COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 23 febbraio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 75. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PAOLO MASULLO F.C. – GARA PAOLO MASULLO F.C. I CLUB GIOVENTÙ TRAMONTI 85 DEL 29.10.2011 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 78 del 23 febbraio 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
75. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PAOLO MASULLO F.C. – GARA PAOLO MASULLO F.C. I
CLUB GIOVENTÙ TRAMONTI 85 DEL 29.10.2011 – 2^ CAT.
La C.D.T., letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; ascoltato l'arbitro a chiarimenti; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell’atto d’impugnazione. Deve necessariamente premettersi che il referto arbitrale di una gara, per costante ed univoca giurisprudenza calcistica, è considerato fonte di prova privilegiata. Deve, altresì, aggiungersi che il direttore di gara, all’atto dell’audizione presso il Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Campania, che l’aveva convocato a chiarimenti, ha dichiarato, tra l’altro: “… pur nella collaborazione dei dirigenti della società Paolo Masullo, che mi fornivano i medicinali… non ero in condizioni di riprendere la gara per il persistente dolore”. Per il vero, questa C.D.T. non può non osservare alcune singolarità. La prima è che il direttore di gara si sia sottoposto a visita ospedaliera il giorno successivo a quello di disputa della gara, presso l’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania, come si evince dal referto medico allegato al rapporto ufficiale di gara dall’arbitro medesimo. La seconda, relativa al danno fisico effettivamente subito dal direttore di gara, è che il referto ospedaliero indica, quale “orientamento diagnostico”, una “contusione polpaccio dx”. Deve ulteriormente precisarsi che, all’atto dell’audizione presso questa C.D.T., l’arbitro ha testualmente dichiarato: “Venivo realmente colpito al polpaccio con un calcio da persona non identificata. Avvertivo forte dolore che, unitamente alle minacce successive ricevute, mi costringevano a sospendere la partita”. La società Paolo Masullo, all’atto dell’audizione presso questa C.D.T., ha affermato che “il colpo ricevuto” dall’arbitro “era talmente lieve, che non giustificava la sospensione della partita (vedi referto medico)”. Non può non sottolinearsi, altresì, che il direttore di gara abbia assunto la propria decisione di sospensione della gara senza adottare
alcun preliminare provvedimento disciplinare, né nei confronti dei calciatori, né nei confronti dei dirigenti. Deve dedursi che la sospensione della gara sia stata adottata dal direttore di gara per due ordini di motivi: un calcio da lui subito, ad opera di persona non identificata; minacce successivamente indirizzategli da parte di dirigenti della società Paolo Masullo. Deve considerarsi, ancora, che era presente la Forza Pubblica e che non si erano registrati episodi di intolleranza da parte dei sostenitori della società Paolo Masullo. Tanto premesso, questa C.D.T., pur non potendo
ignorare la cennata singolarità e l’irritualità delle determinazioni arbitrali, in una valutazione di sostanza e nel rispetto del già richiamato principio, costantemente osservato, secondo il quale il referto arbitrale configura fonte privilegiata di prova, deve pervenire alla conclusione che, non potendo le pur puntuali e motivate argomentazioni della società reclamante superare quanto enunciato dal direttore di gara, sia nel rapporto ufficiale, sia all’atto delle due audizioni, l’impugnazione relativa alla richiesta di ripetizione della gara non possa trovare accoglimento. Deve, viceversa, disporsi – sulla base di quanto fin qui sottolineato – la riduzione della pena accessoria dell’ammenda ad euro 100,00. Quanto all’inibizione fino al 29.11.2011 (con decorrenza dal giorno successivo alla data di pubblicazione del C.U., n. 44 del 10.11.2011), a carico del dirigente, sig. Gianluca Calabrese, la richiesta di riduzione è da considerare inammissibile, ai sensi dell’art. 45, comma 3, lettera b), essendo non impugnabile l’inibizione fino ad un mese. P.Q.M.
DELIBERA
di respingere la richiesta di ripetizione della gara; di giudicare inammissibile la richiesta di riduzione dell’inibizione fino al 29.11.2011, a carico del dirigente, sig. Gianluca Calabrese; di
accogliere parzialmente il ricorso, riducendo ad euro 100,00 la sanzione pecuniaria a carico
della società Paolo Masullo; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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