COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 23 febbraio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 77. DELIBERA C.D.T – RECLAMO CARPINETO – GARA SAN VINCENZO UNITIS / CARPINETO DELL’11.02.2012 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 23 febbraio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 77. DELIBERA C.D.T – RECLAMO CARPINETO – GARA SAN VINCENZO UNITIS / CARPINETO DELL’11.02.2012 – 2^ CAT. La C.D.T, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che l’atto d’impugnazione debba essere parzialmente accolto, per i motivi che saranno specificati di seguito. La società Carpineto, che ha allegato al reclamo probante documentazione, si è opposta alle seguenti sanzioni: squalifica per otto gare a carico del calciatore Calabrese Gennaro; squalifica per tre gare a carico del calciatore Forino Giuseppe; squalifica per due gare a carico del calciatore Bartiromo Stefano. Di quest’ultima sanzione, la reclamante ha chiesto la declaratoria di nullità, per presunta assenza dei presupposti giuridici della squalifica, in quanto originata non dal referto arbitrale, ma da quello di uno dei due Commissari di Campo. Sul punto, questa C.D.T., pur apprezzando l’argomentazione della reclamante, deve sottolineare alcuni aspetti ed imprescindibili: in primo luogo, che il diritto calcistico non può e non deve mai derogare dalla sua peculiare natura e caratteristica primaria, che si individua nell’esigenza di rispetto del principio fondamentale, che è quello della lealtà e correttezza sportiva; che, inoltre, le circostanze segnalate nei rapporti dei Commissari di Campo, per univoca e costante giurisprudenza, non possono di certo essere ignorate dal Giudice Sportivo Territoriale, né dagli Organi di seconda istanza (nel caso, questa C.D.T.). Sotto il profilo formale, peraltro insuperabile nel caso in esame, deve necessariamente richiamarsi il dettato dell’art. 45, comma 3, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, che prescrive che le squalifiche a carico di calciatori, fino a due giornate di gara, o, a termine, fino a quindici giorni, non sono impugnabili in alcuna sede. Deve, dunque, dichiararsi l’inammissibilità dell’atto di impugnazione, nella parte riguardante la richiesta di riduzione della squalifica a carico del calciatore, Bartiromo Stefano, pubblicata sul C.U. n. 75 del 16.02.2012, per due giornate di gara. Quanto alla richiesta di riduzione della squalifica a carico dei calciatori Calabrese Gennaro e Forino Giuseppe, questa C.D.T. rileva che la quantificazione, da parte del G.S.T., della sanzione a carico del calciatore Calabrese Gennaro, è stata determinata da un evidente equivoco, in quanto non risulta, agli atti di gara, che egli abbia indirizzato uno sputo verso il direttore di gara. Sulla base, dunque, di un’attenta lettura del referto arbitrale, nonché del reclamo, inclusa la documentazione ad esso allegata, questa C.D.T., dovendosi escludere la condotta rubricata dal G.S.T., ai sensi dell’art. 19, comma 4, lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva, riduce a due giornate di gara l’impugnata sanzione, al fine della sua equa corrispondenza all’effettiva entità dell’infrazione commessa dal nominato calciatore. Per quel che riguarda, infine, il calciatore Forino Giuseppe, questa C.D.T. riduce la sanzione a suo carico a due giornate di gara, anche in questo caso al fine della congruità della punizione. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Carpineto nella parte riguardante la richiesta di riduzione della sanzione a carico del calciatore Bartiromo Stefano; in parziale accoglimento dell’atto d’impugnazione, di ridurre a due giornate di gara le sanzioni a carico dei calciatori Calabrese Gennaro e Forino Giuseppe; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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